In un comune senza dirigenza, può un dipendente di categoria “D” sostituire la posizione organizzativa, adottando e firmando atti/provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno?
La risposta dell'Aran è contraddetta dalla risposta fornita dal Ministero dell'Interno nella circolare del 2002, emanata subito dopo che la legge cd Frattini (legge n. 145/1992), ha previsto la possibilità di delega. Espressamente il Ministero dell'Interno ha consentito a tale possibilità anche negli enti sprovvisti di dirigenti. Sulla materia sono quindi presenti contrasti interpretativi.
A parere di chi scrive la risposta positiva sembra più conforme alle previsioni legislative ed anche allo stesso aumento della misura della indennità di specifiche responsabilità entro il tetto di 2.500 euro, aumento motivato anche dalla esigenza di dare risposta adeguata alle esigenze di sostituzione dei titolari di posizione organizzativa assenti.
Arturo Bianco