04-11-2011, 10:11
In una procedura di gara per l'affidamento del servizio del trasporto scolastico veniva dichiarato aggiudicatario provvisorio un consorzio il quale,in sede di gara, autocertificava il possesso dei requisiti....
A seguito del controllo delle dichiarazioni, veniva acquisito il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si verificava che l'oggetto sociale del consorzio non comprendeva il servizio di trasporto scolastico così come richiesto dal bando di gara.
A seguito di comunciazione di avvio del procedimento e di invito a produrre memorie nonchè a produrre tutta l'ulteriore documentazione richiesta dal bando di gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria, il consorzio, l'ultimo giorno utile, presentava un certificato della C.C.I.A.A. di una sua consorziata senza presentare l'ulteriore documentazione richiesta..
Si procedeva pertanto alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria sulla scorta di quanto previsto dal D. Lgs. n° 163/20056 all'art. 35 il quale prevede che i requisiti di idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dai consorzi salvo alcuni requisiti che vengono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dai singoli consorziati, nonchè a causa della mancata produzione della ulteriore documentazione richiesta..
Il consorzio contesta il provvedimento richiamando l'applicazione degli artt. 100 e 101 del Regolamento DPR 207/2010... Io ritengo che questi articoli, in ogni caso, si appicano soltanto per gli appalti di lavori pubblici e non anche per gli appalti di servizi e forniture.. Che ne pensate?
Grazie...
A seguito del controllo delle dichiarazioni, veniva acquisito il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si verificava che l'oggetto sociale del consorzio non comprendeva il servizio di trasporto scolastico così come richiesto dal bando di gara.
A seguito di comunciazione di avvio del procedimento e di invito a produrre memorie nonchè a produrre tutta l'ulteriore documentazione richiesta dal bando di gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria, il consorzio, l'ultimo giorno utile, presentava un certificato della C.C.I.A.A. di una sua consorziata senza presentare l'ulteriore documentazione richiesta..
Si procedeva pertanto alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria sulla scorta di quanto previsto dal D. Lgs. n° 163/20056 all'art. 35 il quale prevede che i requisiti di idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dai consorzi salvo alcuni requisiti che vengono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dai singoli consorziati, nonchè a causa della mancata produzione della ulteriore documentazione richiesta..
Il consorzio contesta il provvedimento richiamando l'applicazione degli artt. 100 e 101 del Regolamento DPR 207/2010... Io ritengo che questi articoli, in ogni caso, si appicano soltanto per gli appalti di lavori pubblici e non anche per gli appalti di servizi e forniture.. Che ne pensate?
Grazie...