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Versione completa: Mobilità in uscita - modalità sostituzione
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Premesso che il Comune, avente popolazione di circa 3.200 abitanti, ha dato parere favorevole per la mobilità volontaria di dipendente cat.D, verso la ASL che l’assumerebbe mediante mobilità in entrata per aver conseguito cessazioni per collocamento a riposo di proprie unità; si rileva che il Comune rispetta i parametri di spesa previste al comma 562 della Legge finanziaria 2007, ma non ha avuto, nè avrà a breve cessazioni di personale.
Com’è noto, la materia è attualmente molto discussa, con pronunce diverse da parte di Corte dei Conti Sezioni riunite e non (si cita ad esempio il recente parere della Sez. Lombardia n°498 del 29/09/2011).
Si vuole conoscere, pertanto, alla luce della normativa vigente, tenuto conto dei vincoli alle assunzioni in relazione al risparmio della spesa pubblica, se per il Comune sia possibile:
1) la sostituzione del posto esclusivamente mediante la c.d. compensazione (mobilità in uscita a fronte di una mobilità in entrata), ovvero il ricorso al concorso pubblico, qualora non si realizzi, detta mobilità in entrata; situazione che la ASL rende nota tramite apposita dichiarazione;
2) posto che la ASL, potenzialmente ricevente, come detto, assume per mobilità (non per concorso) per aver realizzato le suddette cessazioni di personale - situazione che la stessa ASL rende nota tale con apposita dichiarazione al Comune - ove si propendesse la sussistenza di vincoli ai fini del risparmio della spesa pubblica, il Comune, sempre nel caso di esito infruttuoso della mobilità in entrata, potrebbe beneficiare di tale cessazione ASL, avvalorata dalla predetta dichiarazione, per espletare il concorso pubblico? In caso affermativo, nelle more di attuazione dei procedimenti necessari per la sostituzione, il Comune potrebbe avvalersi di collaborazioni a tempo determinato onde evitare disservizi all’utenza?
3) concedere, in ultima istanza, il trasferimento al dipendente per avvicinamento al posto di residenza per motivi di salute dei congiunti, senza pregiudizio per il Comune di attuare la sostituzione mediante concorso pubblico, previo esperimento di mobilità?
Alla luce del quesito esposto, si chiede, per le suddette ipotesi prospettate, l’indicazione, delle norme di riferimento per meglio valutare le scelte dell'Amministrazione a seconda delle possibilità consentite. Grazie per la preziosa collaborazione. Nicolina Bonu - Segretario Comunale
Sulla base delle indicazioni dettate dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti le mobilità in uscita dirette ad amministrazioni che hanno vincoli alle assunzioni non sono da considerare come cessazioni e quindi non possono essere sostituite con assunzioni tramite concorso pubblico, ma solamente tramite mobilità in entrata. Le ASL sono PA che hanno vincoli alle assunzioni.
Si comincia ad ipotizzare la tesi per cui se l'ente che assume in mobilità utilizza questa per una sostituzione, può cedere la possibilità di effettuarla dall'esterno alla PA da cui proviene in mobilità il dipendente stesso. Al momento non è una tesi interpretativa consolidata e quindi si suggerisce di non praticarla.
Attualmente, quindi, l'unica possibilità di effettuare la sostituzione di dipendenti cessati per mobilità è quella, fermo restando che l'ente deve essere in possesso dei requisiti per potere effettuare assunzioni, di assunzione tramite mobilità in entrata. Il che finisce per indurre molte PA a dare parere negativo alla richiesta di trasferimento in mobilità.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Mi inserisco con un'ulteriore argomento sulla mobilità:
l CCNL 1998-2001 area Dirigenti comparto enti locali all'art. 16 prevede espressamente:

Mobilità

1. Qualora il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra amministrazione del Comparto che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell’amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi.

Tale norma contrattuale è sempre valida.

Nel caso affermativo di una sua ancora attuale vigenza un Dirigente che opti per il preavviso di quattro mesi, allo scadere degli stessi, in assenza di un nulla osta espresso, il trasferimento per mobilità può essere considerato per l'amministrazione di provenienza (che non ha dato un vero e proprio autorizzazione alla mobilità) una cessazione ?

Saluti.
Anche nel caso del dirigente che fuoriesca da una amministrazione senza il consenso della stessa, ma per la maturazione del periodo di preavviso, si devono applicare i principi di carattere generale dettati dalle sezioni unite di controllo della Corte dei Conti per il personale che cessa per mobilità: per cui tali unità possono essere sostituite esclusivamente tramite assunzioni in mobilità. Solamente in questo modo si realizza, anche se l'ente presso cui il dirigente prestava la propria attività viene penalizzato, il principio della invariata complessiva del numero dei dipendenti e della relativa spesa.
Arturo Bianco
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