07-10-2011, 10:02
L’art. 17 del CCNL Dirigenza Comparto Enti Locali quadriennio normativo 1998-2001, prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro relativo al personale di ruolo con qualifica dirigenziale consentendo l’erogazione di somme corrisposte a titolo di indennità supplementare. Lo stesso articolo non attribuisce, esplicitamente, all’indennità supplementare alcun effetto ai fini del trattamento di pensione, con conseguente assoggettamento a contribuzione.
Le somme corrisposte a titolo di indennità supplementare, quindi, devono essere assoggettate ai fini pensionistici e di conseguenza devono considerarsi pensionabili?
Le somme corrisposte a titolo di indennità supplementare, quindi, devono essere assoggettate ai fini pensionistici e di conseguenza devono considerarsi pensionabili?