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Versione completa: Decurtazione fondo
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Si chiede come applicare l’art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010 (decurtazione del fondo). Alcuni enti decurtano la parte stabile del fondo, altri decurtano sia la parte stabile che quella variabile.
La circolare della ragioneria di Stato che si riporta di seguito parla di riduzione del fondo in senso generico.

Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.
Non si riesce a capire come si fa a finanziare un articolo 15 comma 5 o un comma 2 ccnl 1/4/99 per una certa cifra e poi decurtarli.
Appare più seria la decurtazione della sola parte stabile.
Sbaglio o dico bene?
La decurtazione della sola parte stabile sembrerebbe una scelta logica, ma non possiamo praticarla in assenza di interpretazioni istituzionali che avallino tale lettura poiché l'articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010 parla di risorse complessive. Al più a parere di chi scrive, possiamo escludere dal vincolo della riduzione del fondo le risorse provenienti da specifiche leggi. Su di esse siamo peraltro in attesa di sapere dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti se entrano o meno nel tetto al fondo.
Arturo Bianco
Il mio Comune ha avuto 2 cessazioni nell'anno 2010.

In sede di costituzione del fondo 2011, bisogna ridurlo tenendo conto di queste cessazioni intervenute nell'anno 2010 o la riduzione va operata soltanto con riferimento al personale che si prevede cesserà nel corso dell'anno 2011?
L’art. 9 c. 2-bis del DL 78/2010 dispone che il trattamento accessorio del personale, è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Tale norma vale anche quando cessa dal servizio un dipendente a tempo determinato?
In alcuni enti questi lavoratori hanno percepito la produttività e il fondo è stato incrementato in seguito alla loro assunzione.
È vero che prima bisogna procedere a rimanere nel tetto del fondo 2010 e poi alla decurtazione proporzionale?
Sicuramente prima bisogna restare nell'ambito del tetto al fondo del 2010, vincolo che si applica a tutti gli enti locali ed a tutte le PA in termini generali, e poi bisogna provvedere alla decurtazione del fondo in ragione della diminuzione del personale in servizio a tempo indeterminato (previsione che quindi riguarda solo alcuni enti).
La decurtazione va operata solamente per le diminuzioni di dipendenti in servizio a tempo indeterminato: si ricorda che (salvo che in Sicilia sulla base della dichiarazione congiunta n. 6 allegata al CCNL 22.1.2004) il fondo non può essere incrementato per l'aumento del numero dei dipendenti a tempo determinato. E che gli stessi hanno diritto a percepire i compensi legati allo svolgimento delle loro attività (con la ovvia esclusione della progressione orizzontale) a carico del fondo, che non può essere comunque all'uopo incrementato.
La decurtazione del fondo, sulla base delle previsioni contenute nella circolare del Ministro dell'Economia n. 12/2011, vanno operate in caso di diminuzione dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato: la stessa si calcola per il 2011 nel rapporto tra la media aritmetica dei dipendenti in servizio nel 2010 e la media aritmetica di quelli in servizio nel 2011. Lo stesso metodo, ovviamente mettendo a rapporto le medie aritmetiche 2010 e 2012, si applica per il fondo 2012.
Arturo Bianco
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