Questa Amministrazione ha sottoscritto alcuni contratti di collaborazione e/o a progetto con soggetti esperti nel Settore Finanziario e Previdenziale.
A tali collaboratori verrà corrisposto un compenso proporzionato al lavoro che andranno ad espletare, comprensivo anche delle spese che gli stessi sosterranno per raggiungere la sede del committente.
Il succitato compenso verrà assoggettato a contribuzione INPS (gestione sepatata)e a ritenuta Irpef.
Ciò premesso e, ai fini di una corretta impostazione del provvedimento da adottarsi in sede di liquidazione del compenso a detti collaboratori, si prega, codesto forum,di voler significare se le recenti restrizioni in materia di rimborso spese viaggio e/o indennità di missioni al personale dipendente, trovano o meno applicazione anche per i collaboratori di cui trattasi e se, per gli stessi debba ricorrersi al rimborso spese in base alla tariffa ACI oppure al rimborso chilometrico.
Si anticipano azioni di Grazia.
I vincoli di cui al DL n. 78/2010 si applicano unicamente al personale dipendente delle PA e non ai collaboratori. Essi sono inoltre dettati per le missioni effettuate con l'utilizzo della propria autovettura, previa autorizzazione, e non per il rimborso delle spese sostenute per recarsi presso la sede del committente o la sede di lavoro.
La misura del rimborso, in particolare se il costo di 1/5 di un litro di benzina per km o le tariffe Aci, deve essere fissata nel contratto stipulato a seguito del conferimento dell'incarico; in termini generali appre preferibile la utilizzazione del metodo di 1/5 di un litro di benzina per km.
A parere dello scrivente è, quanto meno, preferibile che nei contratti di collaborazione non sia previsto il rimborso delle spese sostenute per recarsi presso la sede del committente.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Può un comune rimborsare le spese di viaggio sostenute dal dipendente che a causa di una convenzione con altro comune è costretto giornalmente a viaggiare con proprio automezzo?
Qualora fosse possibile, possono essere rimborsate anche a chi presta il proprio servizio in altra amministrazione diversa dal proprio ente, in applicazione dell’art. 1, comma 557 della legge 311/2004?
“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”
Ad avviso di chi scrive il comune deve rimborsare le spese di viaggio sostenute da un proprio dipendente con utilizzo della propria autovettura previa autorizzazione, calcolate con 1/5 del costo di un litro di benzina per km, a seguito della stipula da parte dello stesso comune di una convenzione con altro ente locale per la gestione associata, ex articolo 30 TUEL. Le sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti hanno dettato questo principio per le convenzioni tra i comuni per il segretario comunale. Non vi sono ragioni per ritenere che queste stesse argomentazioni non valgano anche nel caso delle altre convenzioni, che sono frutto di una scelta dell'ente.
Tale possibilità non può essere riconosciuta invece nel caso di ricorso da parte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, unioni e comunità montane al comma 557 della legge finanziaria 2005, legge n. 311/2004. In questo caso non siamo infatti in presenza di una convenzione tra le amministrazioni, ma di una scelta autonoma da parte del dipendente, previa autorizzazione del suo ente. Per cui al dipendente utilizzato si applicano le regole di carattere generale, ivi comprese le limitazioni al rimborso per l'uso della propria autovettura.
Cordiali saluti
Arturo Bianco