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Versione completa: Limite 40% assunzione personale
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Il comma 7 dell’art. 76, D.L. n. 112/2008, come sostituito dall’art. 14, D.L. 78/2010, dispone che: “… è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza della spesa del personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;..(omissis)”.
Ultimamente sia l'Anci (vedi allegato) che la Corte Conti Basilicata (Allegato parere  21/2011)    hanno sostenuto che   " Ogni decurtazione di voci  dal numeratore (spese di personale) dovrebbe, peraltro, per fini di omogeneità, determinare una corrispondente decurtazione dal denominatore (spese correnti) del rapporto considerato."
Altri pareri quali quelli della Corte Conti Lombardia e Toscana non accennano a tali decurtazioni ma  elencano  semplicemente le componenti da includere e da escludere dal computo della sola spesa di personale.

                                                                        

Il diverso sistema di calcolo incide in maniera sostanziale sul risultato finale e sul rispetto o meno del vincolo vorrei, pertanto, sentire le   vostre opinioni  in merito.
Saluti e buon lavoro a tutti
La risposta me l'ha prontamente data la Corte dei Conti Sez. Riunite del 12.05.2011 n. 27/CONTR/11:
"La verifica del rispetto degli indici di incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, deve quindi essere effettuata considerando l’aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse.
In conclusione, al fine di verificare il rispetto dei parametri d’incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, l’aggregato spese di personale può essere direttamente riferito a quello già impiegato per l’applicazione del comma 557, come descritto nelle linee guida al bilancio di previsione per il 2010, ma è necessario operare un correttivo, per ristabilire l’equilibrio del confronto con l’insieme della spesa corrente. In tale prospettiva vanno incluse nell’aggregato “spesa del personale” le voci escluse ai fini dell’applicazione del comma 557."

Altro problema che si aggiunge alle innumerevoli criticità che affliggono gli Enti Locali!!
Si conviene con la considerazione che siamo in presenza di una lettura restrittiva, che riduce il numero degli enti locali che possono effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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