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Versione completa: Assunzioni (art. 14, comma 9, D.L. 78/2010)
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Per determinare il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010, occorre conteggiare anche la spesa derivante da assunzioni disposte nel medesimo anno? In altri termini, se nell'anno 2010 nell'ente si sono avute n. 4 cessazioni (di cui n. 1 da contratto a termine) e n. 2 nuove assunzioni (a tempo indeterminato), dalla spesa relativa alle cessazioni devo defalcare quella per nuove assunzioni? .



Nel caso in esame, a parere di chi scrive, il tetto del 20% deve essere calcolato sulle 2 cessazioni di personale a tempo indeterminato che non sono state coperte con nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso dello stesso anno.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:


- Cons. Paolo PELUFFO Presidente F.F. Relatore
- Cons. Raimondo POLLASTRINI Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI Componente
- 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI Componente
- 1°Ref. Laura D’AMBROSIO Componente

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra questa Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.
UDITO nella Camera di consiglio del il relatore, Cons. Paolo Peluffo;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 14 febbraio 2011 prot. n. 7055/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di ....................... in materia di spese di personale, in riferimento alla corretta interpretazione della norma di cui all’art. 14, comma 9, della L. 122/2010. In particolare chiede di sapere:
1. se le assunzioni con contratto a termine debbano rispettare il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente
2. e, in caso positivo, se per dette assunzioni il limite vada calcolato su tutte le cessazioni, a prescindere dal titolo e dalla tipologia contrattuale, ovvero solo su quelle relative a contratti a termine.
3. Inoltre chiede di sapere se per determinare il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente occorre conteggiare, detraendola dalla spesa per cessazioni dell’anno precedente, anche la spesa derivante da assunzioni disposte nel medesimo anno.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.
In ordine al requisito oggettivo, si ritiene che la materia, sulla quale verte la richiesta prospettata nel quesito, sia riconducibile al profilo della contabilità, poiché attinente all’interpretazione di norme di coordinamento di finanza pubblica, in particolare all’ambito delle misure per il contenimento della spesa, e quindi all’osservanza dei vincoli introdotti dalla legge, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici e la richiesta è, pertanto, da ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo.
Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell’adunanza del 26 marzo 2010.
Nel merito, il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall’art. 14, comma 9 della L. 122/2010, stabilisce: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". A completamento della disciplina in materia si ricorda, inoltre, che la L. 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di stabilità per l’anno 2011) ha aggiunto al citato comma 7 dell’art. 76 D.L. n. 112/2008 il seguente periodo: “Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.”
In risposta al primo quesito, assorbente del secondo, come già stabilito con la deliberazione n. 69 del 3 maggio 2011, si ritiene che la disposizione di cui al comma 9, dell’art. 14 della L. 122/2010 possa essere interpretata nel senso che il calcolo della spesa di personale corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente non si applichi alle forme di lavoro flessibile, sul presupposto che quando il legislatore introduce paletti di turn-over alle assunzioni faccia esplicito riferimento a quelle tipologie di assunzione che possono portare ad un consolidamento della spesa, e quindi nel caso specifico alle sole attività lavorative a tempo indeterminato. Ciò è supportato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite (n. 20 del 4 aprile 2011) che, in riferimento alla norma in questione, limitatamente ad un’assunzione con co.co.co., conclude per l’applicabilità ai soli rapporti contrattuali a tempo indeterminato della norma in questione, argomentato nel seguente modo: “Una prima lettura delle disposizioni in esame tende a valorizzare gli effetti finanziari che un’interpretazione estensiva potrebbe avere sulla spesa per il personale, dilatando i vincoli assunzionali anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; una seconda lettura viene, invece, a privilegiare il dato testuale, ritenendo che il limite alle assunzioni di personale nell’ambito delle cessazioni avvenute nell’anno precedente si riferisca ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per l’effetto, mentre con la prima soluzione si tende a ritenere prevalente il limite al contenimento della spesa, consentendo tante assunzioni a tempo indeterminato o instaurazioni di rapporti di collaborazione quante sono state le cessazioni nell’anno precedente, con la seconda soluzione interpretativa, alla quale aderisce la Sezione remittente e che queste stesse Sezioni Riunite condividono, si ritiene che l’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma prescinde dal limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell’anno precedente.” In tal senso conclude anche altra Sezione della Corte dei conti (Campania con deliberazione n. 246 del 27 aprile 2011).
In riferimento al terzo quesito, l’ente chiede di sapere se per cessazioni del precedente anno si intendono le cessazioni nette (cessazioni meno assunzioni avvenute nel precedente anno) o al contrario le sole cessazioni al lordo delle assunzioni.
In assenza di normativa specifica in merito, appare opportuno rimettersi all’interpretazioni letterale della norma che riporta la terminologia “cessazioni” senza ulteriori specificazioni e appare, pertanto, non valutare le avvenute assunzioni; tale interpretazione più permissiva appare possibile anche alla luce del fatto che il legislatore ha imposto agli enti locali sottoposti al patto di stabilità anche altri parametri da rispettare in materia di personale legati più specificamente alla spesa (art. 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni).
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 7055/1.13.9.
DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di ........................ e al Presidente del relativo Consiglio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2011

Il Presidente F.F.
f.to Paolo PELUFFO

L’Estensore
f.to Cons. Paolo PELUFFO


Depositata in Segreteria il 13 maggio 2011

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Pier Domenico BORRELLO






Il parere della sezione della Corte dei Conti della Toscana è autorevole, ma non è pienamente condivisibile. Esso è opposto a quello della sezioen della Lombardia sul tetto alle assunzioni a tempo determinato e per questa parte (vedi anche in modo implicito parere delle sezioni riunite nazionali n. 20/2009) è condivisibile. Non così la parte sul modo di calcolare le cessazioni, che pare -come la stessa sezione riconosce peraltr- eccessivamente estensivo. Per cui si conferma, nel giudizio di chi scrive, il parere prima reso.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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