Un dipendente di P.M., appartenete attualmente all'Unione dei Comuni costituita nel 2006,vorrebbe tornare al comune di appartenenza per essere utilizzato in altri servizi.E' possibile effettuare la mobilità o ci sono limitazioni?
Grazie
La Deliberazione n. 21/SEZAUT/2009 della CdC autonomie dice che le mobilità non possono essere considerate cessazioni, in quanto per effettiva cessazione deve intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito di lavoro, con conseguente venire meno della remunerazione, caratteristica che non si attaglia al fenomeno della mobilità.
Ultimamente la stessa CdC con delibera n. 59/ SEZAUT/2010 in parte ribadisce e in parte modifica l'orientamento già assunto dalla sezione autonomie con il parere n. 21/2009.
Di fatto la mobilità in uscita non costituisce cessazione e, quindi, non consente la sostituzione tramite concorsi, ma solamente con assunzioni in mobilità. E può essere sostituita tramite concorso solo se è diretta a un ente che non ha vincoli alle assunzioni (comune con meno di 5000 abitanti).
I vincoli che continuano a sussistere sono quelli legati alla spesa del personale
Le assunzioni in mobilità non sembrano costituire assunzioni, in quanto le cessazioni per mobilità non sono cessazioni. Esse possono essere effettuate se l'ente ha rispettato il patto di stabilità, il tetto alla spesa del personale e se il rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente è inferiore al 40%. Per cui esse possono essere effettuate senza ulteriori limitazioni, nel rispetto di tali vincoli.
Ovviamente ciò vale nel caso in cui il rapporto del dipendente con il comune era cessato e vi era stato un trasferimento in mobilità.
Cordiali saluti
Arturo Bianco