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Versione completa: Mobilità tra Enti
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Se nel 2011 un dipendente di un Ente soggetto al patto di stabilità esce per mobilità esterna, può l'Ente, subito dopo, alla luce dei limiti alle assunzioni posti dalla manovra correttiva, reclutare a mezzo mobilità esterna un altro dipendente per sostituire quello andato via?
No. Come ho già risposto a Rosati Alvaro le cessazioni non vengono considerate cessazioni del rapporto lavorativo
Scusa riformulo la risposta

L’ente con più di 5000 abitanti potrà assumere nel limite del 20% della spesa totale dei dipendenti cessati dal rapporto lavorativo non di quelli andati via in mobilità.
Pertanto se nel mio ente ho avuto cessazioni per 100mila euro potrò assumere dipendenti per 20mila euro. Ma non posso conteggiare anche il costo sostenuto per quelli che ho mandato in mobilità
Aggiungo

La mobilità è un semplice trasferimento non un’assunzione. L’assunzione per essere considerata tale deve avvenire per pubblico concorso.

Pertanto come riferisce Gianluca Bertagna:
"In ogni caso, si ritiene che nel 2011 sia sicuramente applicabile l’art. 1 comma 47 della Legge Finanziaria 2005 che prevede:  “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente”.
I trasferimenti per mobilità non rientrano quindi nel limite del 20% sia per quanto riguarda il calcolo della spesa delle cessazioni che di quella delle assunzioni."
Oggi sul “Sole” è uscito un articolo interessante di Arturo Bianco sull’argomento

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-t...d=AYBeTErC



La deliberazione 62/2010 delle sezioni di controllo della Corte dei Conti ha definitivamente (almeno si spera) chiarito che le cessazioni per mobilità non possono essere conteggiate come tali, quindi nè ai fini della determinazione del numero di assunzioni nè ai fini del calcolo del tetto alla spesa. Questo principio assai ferreo conosce una eccezione solo nel caso di cessazioni dirette ad enti che non hanno vincoli alle assunzioni. Ma dallo scorso 1 gennaio 2011 tutti gli enti locali e quasi tutte le PA hanno vincoli alle assunzioni. Per cui è evidente che vi è uno "sfavore" per le autorizzazioni alle mobilità in uscita, visto che di fatto possono essere coperte solo tramite mobilità in entrata.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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