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Versione completa: Obbligo ad erogare la previdenza e l’assistenza ai vigili
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Si riporta uno stralcio dell’articolo 40 comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120

“Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:…. a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12”

Vorrei capire se anche voi pensate che l’ente sia obbligato ad erogare la previdenza e l’assistenza agli operatori della polizia locale.
Sebbene tale previsione sia contemplata, oltre che nell’art.208 rinnovellato, anche nei CCNL degli enti locali, a parere di chi scrive, non sussiste alcun obbligo di destinazione a tale finalità di spesa, ma solo una facoltà che va esercitata in sede di riparto dei proventi nella nota Delibera di Giunta.
A tal fine si rinvia alla discussione in materia di riparto dei proventi contravvenzionali post legge 120/2010, presente in questo forum nella sezione “PATTO DI STABILITÀ – CONTABILITÀ – BILANCIO”.
Saluti e buon lavoro.
Si concorda sulla considerazione che il codice della strada offre una possibilità agli enti, cioè assumere gli oneri per la previdenza complementare, così come per la nuova possibilità di finanziare impegni aggiuntivi richiesti ai vigili urbani.
Cordiali saluti.
Arturo Bianco
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