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Versione completa: Matrimoni a pagamento
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Un comune ha fatto una convenzione con una società al fine di un edificio per la celebrazione di matrimoni civili.
Con questa società si è stabilito che coloro i quali usufruiranno di tale servizio dovranno pagare all’ente una cifra per l’utilizzo dei locali comunali e una quota per la retribuzione del personale comunale che in straordinario sarà impegnato nello svolgimento dell’evento.

La quota riferita al personale costituendo salario accessorio dovrà passare dal fondo e giustificata mediante l’articolo 15 comma 1 lett. D così come modificato dall’articolo 4 comma 4 del ccnl 5/10/01, visto che questo denaro arrivano da utenti
c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

È lecito erogare a questi dipendenti tali emolumenti in questa forma?


Un comune ha fatto una convenzione con una società per utilizzare un edificio per la celebrazione di matrimoni civili.
Con questa società si è stabilito che coloro i quali chiederanno di sposarsi in tale struttura pagheranno all’ente circa 700 euro e potranno in cambio utilizzare la struttura e avere il personale comunale, che, in straordinario, sarà impegnato nello svolgimento dell’evento.
La quota riferita al personale, costituendo salario accessorio, dovrà passare dal fondo e giustificata mediante l’articolo 15 comma 1 lett. D, così come modificato dall’articolo 4 comma 4 del ccnl 5/10/01, visto che questo denaro arriva da utenti

c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

La domanda è:
È lecito erogare a questi dipendenti tali emolumenti in questa forma?
Non si capisce bene che tipo di convenzione è stata stipulata con la società (la società concede a titolo di comodato gratuito l'immobile al comune? chiede un canone?). In ogni caso la fattispecie mi sembra quella ordinaria in cui i cittadini pagano dei diritti al comune in caso di celebrazione del matrimonio all'interno della sede comunale, diritti che dovrebbero compensare l'utilizzo dei locali e del personale comunale. Se è questa la fattispecie non mi sembra che ricorra l'ipotesi dell'integrazione del fondo ai sensi dell'art. 17/1 lett. d) (sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione) del CCNL 1/4/99. Il personale impegnato andrà compensato secondo le ordinarie voci del CCNL (straordinario se il matrimonio è celebrato fuori dall'orario di lavoro, reperibilità se sussiste etc.).
Secondo me altra ipotesi è quella dei casi richiamati dall'art.17/1 lett. d) del CCNL 1/4/99. Sponsorizzazioni ed accordi di collaborazioni possono dar luogo ad una integrazione del fondo nel caso di entrate a favore del comune per particolari servizi in cui è coinvolto il personale comunale, servizi che non attengono ad attività istituzionali dell'ente. In questi casi occorre un regolamento che determini quale parte dell'entrata può essere destinata ad integrare il fondo e i criteri per ripartire tali risorse aggiuntive al personale coinvolto. Andrebbe pertanto costruito un progetto per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alle funzioni dell'ente, finanziato con queste risorse e distribuito a titolo di produttività, tutto comunque all'interno del contratto decentrato.
Ecco le due delibere che parlano della convenzione.

Ma come si può pagare con lo straordinario un evento programmato come un matrimonio?
La delibera individua semplicemente una struttura non comunale come sede di celebrazione dei matrimoni ai sensi del codice civile.
Se il Comune decide di accogliere le richieste dei privati e celebrare i matrimoni di domenica non può fare altro che pagare lo straordinario ai dipendenti coinvolti, anche se i tratta di una forzatura dell'istituto dello straordinario.
Altrimenti la strada alternativa, in caso di sistematico ricorso alle prestazioni straordinarie, è quella della programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro prevista dall'art.17/4 lett. b) del CCNL 6/7/95, con la quale il datore di lavoro distribuisce il lavoro ordinario in un arco di tempo plurisettimanale. Questo consentirebbe di ridurre le prestazioni ordinarie nelle settimane con minore carico di impegni e aumentare le prestazioni ordinarie nelle settimane con più carico di attività, riducendo l'applicazione forzata dell'istituto dello straordinario.
Ad avviso di chi scrive il fondo può essere integrato sulla base dell'articolo 15 lettera d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dal CCNL 5.10.2001. Peraltro si è del parere che tali risorse, sulla scorta dei principi affermati dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, non debbano essere incluse tra le spese di personale.
Con questi proventi si remunera l'impegno aggiuntivo richiesto ai dipendenti.
Per la loro remunerazione si può fare ricorso sia al lavoro straordinario (in quanto si tratta di punte di attività che si aggiungono in forma non ordinaria) che al lavoro plurisettimanale. Nel primo caso si ha qualche dubbio sulla possibilità di aumentare con queste risorse il fondo per il lavoro straordinario. Comunque queste risorse devono essere erogate attraverso uno dei compensi previsti dai CCNL.
Arturo Bianco
Sarebbe così gentile da dirmi il riferimento della delibera della sezione autonomie della Corte dei Conti che dice che quelle risorse non vanno annoverate fra le voci facenti parte della spesa del personale?
Il riferimento è alla deliberazione con cui la Corte dei Conti, sezione autonomie, n. 16/2009 ha stabilito che una serie di spese vanno fuori dalla spesa per il personale. In via analogica si può ritenere che anche questi oneri possano, essendovi una ratio sostanzialmente analoga, essere esclusi dalla spesa per il personale.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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