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Versione completa: SPESE PERSONALE/SPESE CORRENTI: COME SI CALCOLA L’INDICATORE DELL'ART.14 DL 78/2010
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L'ART.14, COMMI 7 E 9, DEL D.L.78/2010 (LEGGE 122/2010), BASA IL PIÙ VOLTE DIBATTUTO E CONTROVERSISSIMO <<PROCESSO DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI>> SU UN INDICATORE DATO DALL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI, SANZIONANDONE L’INCREMENTO DA UN ANNO ALL’ALTRO CON IL DIVIETO DI ASSUNZIONE, CHE SI APPLICA DAL 2011 ANCHE SE IL PARAMETRO E’ SUPERIORE AL 40% (NDR.: PER IL 2010 RIMANE IL TETTO DEL 50% DI CUI ALL'ART.76 DEL D.L. 112/2008).
ORBENE, MENTRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE <<SPESE CORRENTI>> NON CI SONO PROBLEMI, ESSENDO SICURAMENTE RIFERITE AGLI IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA ASSUNTI AL TITOLO I DELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO COMUNALE, PIÙ DIFFICILE E' L'INDIVIDUAZIONE DELL'AGGREGATO DELLA <<SPESA DEL PERSONALE>>, LA QUALE HA DESTATO DIFFICOLTA’ E PROBLEMI APPLICATIVI PER GLI OPERATORI DELLE RAGIONERIE COMUNALI GIÀ DAL 2006 (CON IL FAMOSO TAGLIO DELL’1% EX LEGGE 266/2005).
A TAL FINE, SI FORNISCONO QUI DI SEGUITO ALCUNE INDICAZIONI UTILI ALLA COSTRUZIONE DELL’AGGREGATO DELLA <<SPESA DEL PERSONALE>>, TENENDO CONTO DELLA NORMA DI CUI SOPRA, DEI RECENTI QUESTIONARI DEI REVISORI PER LA C.D.C. E DEL PARERE DELLA C.D.C. TOSCANA N.111/2010 DEL 04/10/2010:
COMPONENTI DA INCLUDERE:
-RETRIBUZIONI LORDE A PERSONALE DIPENDENTE, COCOCO, CONVENZIONI, ART.90, ART.110, ECC.
-EMOLUMENTI A L.S.U.
-RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO
-ONERI RIFLESSI, IRAP, A/F, EQUO INDENNIZZO, ECC.
COMPONENTI DA ESCLUDERE:
-ARRETRATI CONTRATTUALI
-MISSIONI E FORMAZIONE
-INCENTIVI PER PROGETTAZIONE/ICI E DIRITTI DI ROGITO AL S.G.
-ASSUNZIONI STAGIONALI E A PROGETTO FINANZIATE CON I PROVENTI DELL’ART.208 CDS
-PERSONALE DI CATEGORIE PROTETTE
-STRAORDINARIO ELETTORALE
-PERSONALE FINANZIATO DA U.E. O PRIVATI O TRASFERITO DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
VA AGGIUNTO INFINE CHE LE COMPONENTI DA INCLUDERE O DA ESCLUDERE VANNO CONSIDERATE IN RELAZIONE ALLA LORO PRESENZA O MENO NELLA CONTABILITA’ DELL’ENTE.
SALUTI E BUON LAVORO A TUTTI.
In merito vorrei ricordare che essendo previsti tagli sulla spesa corrente a partire dal 2011, è necessario minitorare attentamnte il rapporto tra spesa di personale e spese correnti perchè a parità di spesa di personale riducendosi il denominatore )rappresentao dalle spese correnti) in molti casi si potrà sforare il limite del 40%.
A tale proposito, sembrerebbe allo studio dei tecnici ministeriali un sistema per sterilizzare i tagli del 2011 (soprattutto se relativi ai trasferimenti erariali) sia ai fini del calcolo dell'indicatore di cui sopra, sia ai fini del calcolo del patto di stabilità.
Ma siamo nella fase del <<de iure condendo>>, per cui ... staremo a vedere.
Finalmente un po' di chiarezza ... ! O almeno cosi' sembra!

Tra mille pareri discordanti e contrastanti delle varie sezioni regionali della c.d.c. in materia di spesa del personale post d.l. 78/2010, ieri 12/05/2011, le sezioni riunite della c.d.c., nella loro funzione nomofilattica (derivante dal d.l. 78/2009), con la deliberazione n.27/CONTR/11, hanno fornito alcune indicazioni e chiarimenti su:
- come si calcola l'incidenza % tra la spesa del personale e la spesa corrente
- come si compone l'aggregato della spesa del personale (e della spesa corrente)
- cosa significa la locuzione "riduzione tendenziale" di cui al nuovo comma 557 e cosa va ridotto nel tempo: secondo la citata delibera delle ss.rr. va ridotta solo l'incidenza % rispetto all'anno n-1, cosi' come si diceva nel vecchio art.76 del d.l. 112/08, di cui la medesima corte propone al legislatore la reviviscenza (e tuuto cio' anche per motivi di legittimità costituzionale dell'impianto vincolistico in materia di pers. del d.l.78/2010)
- e tanti altri aspetti importantissimi, che lascio all'approfondimento individuale di voi tutti.

Nell'allegare la delibera di cui trattasi, chiedo ai cari colleghi utenti di questo forum (e, consentitemelo, anche AI COLLEGHI MODERATORI) un "serrato" confronto dialogico sulla reale portata interpretativa della stessa, lanciando sul tavolo la seguente riflessione:

SECONDO IL MIO MODESTO AVVISO, DALLA LETTURA DELLA SUDDETTA DELIBERA 27/2011, ANCHE PER LE SEZIONI RIUNITE, COSI' COME PER UNA PARTE DELLA DOTTRINA, LA RIDUZIONE TENDENZ. DELLA SPESA DEL PERSONALE DI CUI AL NUOVO COMMA 557, PUO' ESSERE GARANTITA ANCHE SOLO ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL RAPPORTO % DI INCIDENZA (PERS./TIT.I) RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, QUINDI IN TERMINI RELATIVI (E NON NECESSARIAMENTE IN TERMINI ASSOLUTI - ANCHE SE VA DETTO CHE NEL TEMPO LE DUE COSE TENDEREBBERO A REALIZZARSI ENTRAMBE - e cio' segnatamante a causa del parziale blocco del turn over - limitato al famoso 20%), PER CUI LA SANZIONE (cioe', il DIVIETO DI ASSUNZIONE) SI APPLICHEREBBE SOLO NEL CASO IN CUI QUESTA INCIDENZA % NON VENISSE RIDOTTA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE. Del resto, nella normativa citata non risulta da nessuna parte questa necessità di ridurre la spesa del pers. in valore assoluto, ma si parla sempre e solo di riduzione dell'incidenza % e, piu' in geneerale, di incidenza % come limite (40% - e 35% per la deroga p.m.).

VOI COSA NE PENSATE??????????????

Allora, se si va, leggete la sentenza e fatemi sapere come la pensate al riguardo ....... anche perche' questo tema è molto sentito, soprattutto da quei comuni ancora alle prese con i bilanci 2011/2013.

Saluti e GRAZIE a tutti!
da qualche parte ho letto che alle spese del titolo 1 vanno aggiunte le quote capitale mutui in ammortamento, tit. 3....ma non ricordo più dove.
potrebbe essere su un bollettino finanza e tributi ma non sono sicura.
confermi?
puo' darsi che qualcuno l'abbia scritto, ma non ne ho alcuna traccia...

comunque ritengo che tale inserimento non sia coerente con l'impostazione legislativa ...

le spese correnti secondo la norma e la cdc sono solo quelle del titolo primo.

saluti
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