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Versione completa: rimborsi chilometrici
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L'art. 6 comma 12(ultimo periodo) del d.l. 78/10 dispone che "dall'entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della L. n. 836/73 e 8 della L. n. 417/78 non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165/01..."Questo significa che il rimborso chilometrico per utilizzo mezzo proprio riconosciuto ai dipendenti comunali incaricati c/o il comune capofila, distante km 12 (andata e ritorno) per lo svolgimento di funzioni sociali dell'ambito territoriale, non può essere corrisposto? La normativa è poco chiara.
Grazie
Ti consiglio di leggere questo articolo del Sole 24 ore

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-t...d=AYh96RPC
La disposizione in oggetto è un vero e proprio rebus. Occorre capire se si applica ai dipendenti degli enti locali, se impedisce il rimborso delle spese per l'uso dell'auto propria calcolate con 1/5 del costo della benzina per km o se inibisce addirittura l'uso dell'auto propria per ragioni di servizio.
In attesa di chiarimenti, che si spera dovrebbero presto arrivare, alcune amministrazioni hanno deliberato il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute (benzina, parcheggi, autostrada) dai dipendenti autorizzati all'uso dell'auto propria per ragioni di servizio. Si condividono tali scelte regolamentari.
Arturo Bianco
sun questo argomento si è espressa le CdC Sez della Lombardia con deliberazione n. 949

“In via conclusiva, pertanto, pur raccomandandosi un’attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. da parte dell’amministrazione provinciale nella piena esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, questa Sezione ritiene che la norma di cui all’art. 6 comma 12 del d.l. n.78 , convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell’organizzazione dei servizi degli enti locali.
Pertanto, in vigenza dell’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale, garantite dall’ordinamento
La materia del rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l'uso della propria autovettura nella misura di 1/5 del costo della benzina per km continua ad essere assai incerta, stante la infelice formulazione della norma di legge.
I dati certi continuano ad essere che:
1) l'uso dell'auto propria deve essere preventivamente autorizzata;
2) occorre dimostrare la impossibilità di usare l'auto dell'ente e/o la impossibilità o la mancata convenienza per l'ente (ad esempio anche in relazione alle conseguenze sulla qualità del servizio) nell'uso del mezzo pubblico.
La Ragioneria Generale dello Stato, circolare 36/2010, sostiene che l'uso dell'auto propria può essere rimborsata con la tariffa di 1/5 del costo della benzina per km solamente per lo svolgimento di attività ispettiva, di vigilanza o controllo. Apre inoltre al rimborso nel caso di missioni al di fuori del territorio provinciale.
La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, parere n. 949/2010, consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute nel caso di uso dell'auto propria laddove l'ente lo giudichi necessario allo svolgimento delle sue attività. In tal modo si legittimerebbe una norma regolamentare che consente la disciplina dell'uso dell'auto propria con una tariffa di rimborso più bassa di 1/5 del costo della benzina per km ed ancorata alle spese effettivamente sostenute, come suggerito in una mia precedente risposta.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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