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Versione completa: erogazione del buono pasto in concomitanza alla fruizione di permesso
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L’articolo 13 del CCNL 9/5/06 stabilisce che alcune categorie di lavoratori comunali possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, che può essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
Nel caso in cui tale tipo di lavoratore chiedesse un permesso, che di conseguenza non gli consentirebbe di lavorare per tutte le ore previste dal turno, potrebbe l’ente erogargli ugualmente il buono pasto?
Continuo la domanda

Si può riconoscere ugualmente il buono pasto nei seguenti casi?

1. Alla lavoratrice che non effettua il rientro pomeridiano perché in permesso per allattamento

2. Alla vigilessa che, ai sensi dell’articolo 13 del ccnl 9/5/06, può usufruire del buono pasto ad inizio o a fine turno e che chiede un permesso per allattamento
terza domanda sempre sull'argomento

È possibile regolamentare la fruizione del buono pasto inserendo una clausola che preveda un tetto minimo di ore per avere il diritto al buono pasto?
Nell'ordine dei quesiti posti:
1) nel caso di permesso che incide sulla durata dell'orario di lavoro, occorre chiarire se la durata residua legittima o meno l'erogazione del buono pasto e ciò in relazione alle prescrizioni dettate dall'ente, in particolare per l'applicazione della citata norma contrattuale del 2006;
2) non pare che in caso di mancato rientro pomeridano si possa fruire del buono pasto;
3) per la fruizione in caso di permesso per allattamento, si veda la risposta al precedente quesito 1);
4) la risposta è positiva a parere di chi scrive e sulla base del CCNL 2006, che infatti rinvia al contratto decentrato.
Arturo Bianco
Altro quesito sempre sull’argomento:
dopo un certo numero di ore lavorate dal dipendente è possibile riconoscere un ulteriore buono pasto?
Ad esempio:
capita che un vigile per motivi di servizio (arresto di un cittadino) debba prestare servizio anche per 15 ore nella stessa giornata.
Oppure durante il periodo elettorale capita che il dipendente presti servizio straordinario per un grosso numero di ore.
A parere di chi scrive il buono pasto non può attualmente essere concesso in numero superiore ad 1 per giornata ed il CCNL prevede che esso possa essere concesso unicamente per l'orario che dalla mattina si prolunga nel pomeriggio e non per l'orario che dal pomeriggio si prolunga nella sera.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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