09-10-2007, 11:25
La LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria 2007 prevede all’articolo 1:
“713. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.”
E’ una norma chiaramente riferita solo al 2007. Cessata la sua efficacia, secondo la circolare del Ministero dell'Interno FL 05/2007 dell’8.3.2007, al punto 7.2 a pagina 14, per gli anni successivi “le entrate di cui trattasi non potranno finanziare la spesa corrente in armonia con il principio di cui all’art. 162 del TUEL”.
Si osserva quanto segue:
- se non ci fosse stata quella norma della finanziaria 2007 e una volta cessata la stessa, si ritiene applicabile il vigente articolo 49 della legge 449/1997 - comma 7, tuttora che prevede "I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale.";
- la normativa SIOPE, vincolante per i Comuni, collocando i proventi di cui sopra nel titolo 4° dell’entrata li sottopone al principio di bilancio di cui al 6° comma dell'art. 162, come osservato dalla circolare del Mininterno, (e al vincolo sulle variazioni previsto dal comma 6 dell'art. 175 del T.U.E.L.), cioè al divieto di utilizzo di entrate del titolo quarto per spese correnti.
Però il 6° comma dell'art. 162 del Tuel prevede “salvo le eccezioni di legge” ed eccezione di legge è l’utilizzo degli oneri per manutenzioni come previsto dal citata articolo 49 della legge 449/1997. E i modelli contabili attuali prevedono tuttora la possibilità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario utilizzando oneri di urbanizzazione: sul quadro “risultati differenziali” del bilancio di previsione, sul “quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali” del conto del bilancio, la voce di entrata “Proventi da concessioni di edificare” sul conto economico collegata alla nota 5 del prospetto di conciliazione.
- la ragioneria generale dello Stato con circolare 7 aprile 2004, n.39656 ha precisato che:
"1.4. I proventi derivanti dalle concessioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione per chiara espressione di volontà del legislatore che ha voluto attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di tali risorse, evidenziandone così la loro natura tributaria." Tesi dal MEF già espressa, su richiesta ANCI, con nota n. 108321 del 7 ottobre 2003.
C’e senz’altro un po’ di confusione ma credo, in sintesi:
- la previsione della finanziaria 2007 è chiaramente riferita al solo 2007 e per quest’anno ha normato in maniera differente una possibile destinazione degli oneri diversa da quella per investimenti;
- cessata questa, al di là della prassi ministeriali, senz’altro non vincolanti, condivisibli o meno, torna ad essere applicabile il citato articolo 49 comma 7 della legge 449/1997.
“713. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.”
E’ una norma chiaramente riferita solo al 2007. Cessata la sua efficacia, secondo la circolare del Ministero dell'Interno FL 05/2007 dell’8.3.2007, al punto 7.2 a pagina 14, per gli anni successivi “le entrate di cui trattasi non potranno finanziare la spesa corrente in armonia con il principio di cui all’art. 162 del TUEL”.
Si osserva quanto segue:
- se non ci fosse stata quella norma della finanziaria 2007 e una volta cessata la stessa, si ritiene applicabile il vigente articolo 49 della legge 449/1997 - comma 7, tuttora che prevede "I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale.";
- la normativa SIOPE, vincolante per i Comuni, collocando i proventi di cui sopra nel titolo 4° dell’entrata li sottopone al principio di bilancio di cui al 6° comma dell'art. 162, come osservato dalla circolare del Mininterno, (e al vincolo sulle variazioni previsto dal comma 6 dell'art. 175 del T.U.E.L.), cioè al divieto di utilizzo di entrate del titolo quarto per spese correnti.
Però il 6° comma dell'art. 162 del Tuel prevede “salvo le eccezioni di legge” ed eccezione di legge è l’utilizzo degli oneri per manutenzioni come previsto dal citata articolo 49 della legge 449/1997. E i modelli contabili attuali prevedono tuttora la possibilità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario utilizzando oneri di urbanizzazione: sul quadro “risultati differenziali” del bilancio di previsione, sul “quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali” del conto del bilancio, la voce di entrata “Proventi da concessioni di edificare” sul conto economico collegata alla nota 5 del prospetto di conciliazione.
- la ragioneria generale dello Stato con circolare 7 aprile 2004, n.39656 ha precisato che:
"1.4. I proventi derivanti dalle concessioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione per chiara espressione di volontà del legislatore che ha voluto attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di tali risorse, evidenziandone così la loro natura tributaria." Tesi dal MEF già espressa, su richiesta ANCI, con nota n. 108321 del 7 ottobre 2003.
C’e senz’altro un po’ di confusione ma credo, in sintesi:
- la previsione della finanziaria 2007 è chiaramente riferita al solo 2007 e per quest’anno ha normato in maniera differente una possibile destinazione degli oneri diversa da quella per investimenti;
- cessata questa, al di là della prassi ministeriali, senz’altro non vincolanti, condivisibli o meno, torna ad essere applicabile il citato articolo 49 comma 7 della legge 449/1997.