16-07-2010, 10:34
Alla luce del seguente orientamento dell'ARAN credo non ci sia spazio per adeguamenti dell'importo orario a seguito di rinnovo ci contratto:
"900-38A1. Se un ente non ha mai costituito il fondo dello straordinario di cui all’art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995, espressamente richiamato dall’art.14, comma 1 del CCNL dell’1.4.1999, è possibile prevedere oggi la destinazione di specifiche risorse a tale finalità ?
L’art.14, comma 1 del CCNL dell’1.4.1999 stabilisce che “per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.”
Il CCNL non prevede alcuna clausola di salvaguardia per quelle amministrazioni che non hanno mai costituito il “fondo per lo straordinario” di cui all’art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995; si è trattato di una precisa scelta delle parti, coerente con quelle che hanno determinato la progressiva riduzione delle risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e la valorizzazione di altre forme di trattamento accessorio, legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti.
Pertanto, siamo del parere che se, effettivamente, nel 1998 non sono state destinate risorse al fondo di cui all'art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, risulta inapplicabile anche l’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 e, conseguentemente, non è possibile destinare risorse al pagamento del lavoro straordinario.
"900-38A1. Se un ente non ha mai costituito il fondo dello straordinario di cui all’art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995, espressamente richiamato dall’art.14, comma 1 del CCNL dell’1.4.1999, è possibile prevedere oggi la destinazione di specifiche risorse a tale finalità ?
L’art.14, comma 1 del CCNL dell’1.4.1999 stabilisce che “per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.”
Il CCNL non prevede alcuna clausola di salvaguardia per quelle amministrazioni che non hanno mai costituito il “fondo per lo straordinario” di cui all’art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995; si è trattato di una precisa scelta delle parti, coerente con quelle che hanno determinato la progressiva riduzione delle risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e la valorizzazione di altre forme di trattamento accessorio, legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti.
Pertanto, siamo del parere che se, effettivamente, nel 1998 non sono state destinate risorse al fondo di cui all'art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, risulta inapplicabile anche l’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 e, conseguentemente, non è possibile destinare risorse al pagamento del lavoro straordinario.