Un comune ha deciso di istituire una terza turnazione della polizia locale da effettuarsi nelle giornate di venerdì e sabato dalle 18:30 all’1:30 e da svolgersi nei mesi che vanno da giugno a ottobre.
Secondo voi alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 8254 del 7 aprile è possibile realizzare questo tipo di turnazione?
Si in linea generale, ad avviso di chi scrive, ma si deve fare riferimento alle condizioni complessive. Occorre che tra i tre turni, quindi nell'orario di servizio, non vi sia interruzione o sospensione e che perciò esso sia protratto in modo ininterrotto (elemento che la citata sentenza evidenzia con rilievo). Ed ancora ci vogliono le condizioni soggettive, cioè che in modo equilibrato nel corso del mese i dipendenti che ricevono questa indennità siano impegnati nei vari turni. Ovviamente la durata minima dell'orario di servizio deve essere di 10 ore nel corso della giornata.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Ma com’è possibile considerare turno un lavoro effettuato solo nelle giornate di venerdì e sabato dalle 18:30 all’1:30?
Anche Federica Caponi, sul Sole 24 ore del 3 maggio, dice: “Non hanno diritto all'indennità di turno i dipendenti del comune che, pur avendo un orario articolato, lavorano in una struttura che non offre la continuità del servizio, ad esempio perché non c'è l'apertura domenicale.”
L'indennità di turno matura se il personale nell'arco del mese svolge in modo equilibrato le proprie prestazioni nell'arco dei vari turni. Una volta che maturino queste condizioni, anche il servizio prestato per pochi giorni la settimana deve a mio avviso essere considerato come turno e remunerato in questo caso come turno notturno. Ma, lo ripeto a maggiore chiarimento, questa indennità spetta a coloro che nell'arco del mese svolgono la propria attività tra i vari turni in modo equilibrato.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Gentile Arturo Bianco
Volevo farle presente che l’Aran non è d’accordo con il suo parere. Le allego il relativo orientamento.
Cordialmente
Prendo atto della risposta Aran che non conoscevo, ma continuo a restare convinto del fatto che se, in aggiunta ai normali turni ed in presenza delle altre condizioni che legittimano la erogazione della specifica indennità, viene istituito in modo continuativo per parte dell'anno un terzo turno, vi sia la necessità di considerare lo stesso come un turno ai fini della erogazione della relativa indennità.
Cordiali saluti
Arturo Bianco