Premesso che la Corte dei conti ha dichiarato che l’affidamento di incarichi a soggetti esterni, da parte delle pubbliche amministrazioni, è illegittimo se la professionalità è presente nell’ente.
Può un comune dare all’esterno una progettazione tecnica giustificando l'affidamento dell'incarico per motivi legati ad un surplus di lavoro?
Ritengo di si. In merito va vista la delibera n.301/2009 della Corte dei Conti sez. Reg. di Controllo della Toscana. Al punto 2 infatti fa notare che "le spese per incarichi di progettazione , direzione dei lavori, collaudi ecc...sono esclusi dalla diciplina generale degli incarichi esterni.
Grazie per la risposta. Oltretutto interessante visto che è corredata del parere della Corte dei conti.
Tutto potevo pensare tranne che questo potesse avere anche il benestare della Corte dei conti. Paradossalmente, io sindaco ho la possibilità di accontentare chi mi ha aiutato nella campagna elettorale dando il progetto della rotonda ad una ditta esterna, nonostante abbia già all’interno dell’ente il geometra che è in grado di progettare.
Mi basta solo giustificare il tutto dicendo che il mio geometra è oberato di lavoro.
Non è così facile come sembra, in ogni caso bisogna rispettare il dettato dell'art. 91/2 del codice dei contratti, che consente l'affidamento a professionista esterno delle attività di progettazione etc. in caso di "carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento". Quindi occorre un accertamento e certificazione dei presupposti da parte del R.U.P.
E' vero che non si tratta di incarico di consulenza, studio e ricerca e collaborazione e non è assoggettato quindi al controllo della corte dei conti, però alla fine i presupposti sono gli stessi.
Per mettersi al riparo da eventuali responsabilità è indispensabile motivare bene la delibera di affidamento dell'incarico esterno sulla base della carenza in organico di una figura idonea ad assumere l'incarico o dell'eccessivo carico di lavoro, presupposti accertati con verifiche interne all'ente - e conviene sempre rimenzionare tutti i riferimenti normativi e di prassi, delibere della Corte dei Conti incluse (meglio un surplus di citazioni di atti studiati dall'ente che una "scarsità" di rifirimenti che potrebbe contribuire ad inficiare la delibera dal vizio di carenza di motivazione).
Addirittura la Corte dei Conti Piemonte (parere 23/2010) ha sostenuto che gli incarichi di progettazione sono soggetti alla valutazione del collegio dei revisori e all'invio alla Corte dei Conti.
Pur essendo un parere poco condivisibile occorre comunque fare attenzione all'esistenza dei presupposti indicati dalle norme, per non incorrere in ipotesi di danno erariale.
Quando mi si risponde con riferimenti di questo tipo non so come esprimere riconoscenza.
Grazie mille ad Onorati Roberto!!!
La possibilità di conferire incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, nonchè incarichi professionali è soggetta sulla base delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 6, al requisito della cd impossibilità oggettiva, cioè "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio", ovvero della cd impossibilità soggettiva, "l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno". Nel caso in cui si voglia conferire l'incarico ad un soggetto esterno è necessario che vi sia una rilevante e marcata attenzione, nel senso che occorre dimostrare in modo oggettivo ed inoppugnabile che il personale interno non può dare corso a questa attività. La motivazione deve essere adeguata e si deve dimostrare che non si è in presenza di una formula stereotipata, ma della conseguenza di una attenta ponderazione. Siamo in presenza di una motivazione che deve essere per molti aspetti più accurata ed analitica rispetto a quella che è sufficiente per dimostrare che quella professionalità non è presente nell'ente. Sono queste le indicazioni che possiamo trarre da una serie copiosa, e per molti versi contraddittoria, di indicazioni che provengono dalle sezioni regionali di controllo delle Corti dei Conti e da sentenze rese dalla magistratura contabile. Nel caso di incarichi relativi ad opere pubbliche una disciplina per molti versi analoga è dettata dal cd codice degli appalti.
Cordiali saluti
Arturo Bianco