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Versione completa: Adempimenti IVA 2007
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[attachment=5]La circolare dell'Agenzia Entrate n. 53/E del 03.10.2007, in allegato, chiarisce che sono esonerati, per l'anno 2006, dalla trasmissione dell'elenco clienti e fornitori in scadenza il 15 ottobre p.v., i soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette (Comuni). Un saluto a tutti e buon lavoro.
Ad eventuale chiarimento di quanto illustrato dalla circolare n° 53/E del 03.10.2007 (tempestivamente già evidenziata nel Forum da M.Viola), si segnala il contestuale comunicato stampa quì allegato che si esprime esattamente nella stessa direzione del documento di prassi citato.
Nel caso di un ente locale che ha superato nell'anno 2005 i limiti di cui all'art. 18 del DPR 1973/600 (relativamente all'attività commerciale svolta) esiste o non l'obbligo per l'ente locale di trasmissione dell'elenco clienti e fornitori relativamente all'anno 2006?
La circolare n. 53 del 3 ottobre 2007 non mi sembra al riguardo molto chiara. Non capisco infatti se gli enti locali sono esonerati per l'anno 2006 da tale adempimento proprio in quanto enti locali (indipendentemente dal loro volume d'affari nel 2005) o se se lo sono solo nel caso in cui non abbiano superato nel 2005 il volume d'affari di cui all'art. 18 del DPR 1973/600.
Avrei bisogno di una risposta il prima possibile.
Grazie
In merito all'intervento di a.auzzi, ritengo di osservare quanto segue:
- qualora ci si concentri solamente - quale causa d'esonero per il 2006 - sui limiti ex art. 18 (cfr art. 20 D.P.R. n° 600/1973), il dubbio segnalato non sarebbe affatto peregrino, anzi si configurerebbe uno scenario giuridico tale che - al superamento delle cifre ivi indicate - scatterebbe l'obbligo di compilazione degli elenchi in questione;
- di contro - come sembrerebbe essere lo spirito del documento di prassi (cfr. circ. n° 53/E del 03-X-2007), ulteriormente rafforzato dal Comunicato Stampa da me citato nell'intervento al Forum del 05-X u.s. - il riferimento all'art. 18 (cfr art. 20 D.P.R. n° 600/1973) pare essere riservato esclusivamente alle imprese ed agli enti non commerciali, soggetti all'IRES, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Ciò precisato, va da sé che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti organismi di diritto pubblico - in quanto non soggetti ad IRES - rimarrebbero esonerati dalla compilazione degli elenchi, per l'anno 2006, a prescindere dai limiti ex art. 18 (cfr art. 20 D.P.R. n° 600/1973) e proprio per il fatto che nessun obbligo contabile li riguarda ai fini delle II.DD. (ove si consideri l'assenza di tali obblighi contabili, non si può discernere - conseguentemente - tra contabilità ordinaria e semplificata).
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