Il termine per l'approvazione del rendiconto 2009 è il 30/04/10.Ai sensi dell'art. 243 comma 6 lettera b) gli enti che non approvano il rendiconto nei termini di legge, sino all'adempimento sono considerati strutturalmente deficitari ed in quanto tali, assoggettati agli adempimenti di cui al comma 2. Ebbene, trovandomi in tale situazione, devo inviare la certificazione di cui al decreto 08/03/10 sul costo dei servizi se non viene approvato il rendiconto entro il 31/05/10? E se è così, come mai nello stesso decreto si fa riferimento all'invio entro il 31/03/11 per i dati relativi al 2010 e al 02/04/12 per quelli del 2011, se in quella data non è ancora scaduto il termine per l'approvazione del rendiconto 2010 e 2011?
Grazie.
NON VA PRESENTATA NESSUNA CERTIFICAZIONE, IN QUANTO TALE ADEMPIMENTO RICADE SOLO SUGLI ENTI STRUTTURALM. DEF.RI SECONDO LA TABELLA DEI PARAMETRI E NON SU QUELLI ASSIMILATI PER NON AVERE APPROVATO IL RENDICONTO. INOLTRE NON VAREBBE SENSO FARE UNA CERTIFICAZIONE CONSIDERANDO L'ENTE SOLO PER UNA FRAZIONE D'ANNO IN CUI COPRIRE LE % DEI COSTI DEI SERVIZI.
SALUTI.
Io l'anno scorso (e purtroppo anche quest'anno) non ho rispettato il termine del 30/4. La Corte Corti Veneto mi ha chiesto chiarimenti ai quali ho puntualmente risposto (ovviamente come amministrazione).
Ora nella presa d'atto dei miei chiarimenti, la Corte dei Conti richiama proprio l'articolo 243, comma 6, del TUEL segnalando che sino alla approvazione del conto consuntivo il Comune sarà assoggettato, in via provvisoria, alla condizione di ente strutturalmente deficitario.
Pertanto si chiede nuovamente: siccome il consuntivo 2009 non verrà approvato entro il 31/5, dovrà essere inviata la certificazione sul costo dei servizi? Ma per gli anni 2011 e 2012? Torna l'enigma posto dalla collega Maria Rosa.
Saluti
Stefano
La Corte dei Conti della Toscana fa solo una segnalazione di mancato rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto, senza richiamare l'art. 243/6. Effettivamente non ha molto senso una certificazione sul costo dei servizi per una frazione di anno.
Le conseguenze per il mancato rispetto del termine sono quelle indicate dal Ministero dell'Interno con un parere (pubblicato sul sito del Min.Interno): a parte la possibile attivazione di un controllo sostitutivo tramite commissario ad acta per l'adozione di un atto obbligatorio, le conseguenze sono quelle dell'art. 161 TUEL, la mancata presentazione del certificato del rendiconto comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. In ogni caso, in base alla deliberazione n.8/2010 della Corte dei conti sez. autonomie entro il 7/9/2010 devono essere trasemessi i rendiconti 2009. Se entro quella data non sono stati approvati i comuni devono trasmettere entro il 28/9/2010 lo schema approvato dalla Giunta.