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Versione completa: orario titolari po
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Premesso che i titolari di posizione organizzativa in un ente privo di dirigenti devono garantire un orario di servizio non inferiore alle 36 ore settimanali, nel caso in cui un responsabile dell'area vigilanza (p.o.) ha prestato servizio sette giorni su sette e ben oltre le 36 ore ha diritto al recupero del giorno festivo lavorato? il recupero deve corripsondere alle ore lavorate la domenica oppure ad un giorno intero? è possibile conoscere la normativa di riferimento?
Grazie
L'Aran è orientato a riconoscere il diritto a fruire del giorno di riposo compensativo, per il giorno festivo lavorato, a tutti i lavoratori, quindi, anche al lavoratore responsabile di una posizione organizzativa al quale siano state richieste prestazioni lavorative nel giorno di riposo settimanale, in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese. Il riposo settimanale, infatti, è un diritto costituzionalmente garantito la cui violazione potrebbe essere anche causa di responsabilità da parte del datore di lavoro.
Scusate,
colgo l'occasione per allargare il dibattito sui vincoli di orario delle P.O.: a parte eventuali pareri dell'Aran, io ritengo che le P.O. possano avere una certa autonomia nella propria gestione del prorpio orario in base al disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66 che si applica anche gli enti pubblici in base all'art. 2 del medesimo decreto. Articoli che riporto qui sotto.
Che ne pensate?
Giorgio Bonaldo


articolo 2
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

articolo 17
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;

Sicuramente gli articoli citati dal collega e amico Giorgio sono applicabili alle P.O. Ma il diritto al riposo settimanale è disposto dall'art. 9 del citato D.to 66/2003 e quindi non rientra tra quelli disapplicati dall'art. 17 comma 5.
In definitiva anche per i dirigenti e le P.O. sussiste il diritto ad almeno 24 ore settimanali di riposo consecutivo. A fronte di tale diritto del lavoratore c'e' il dovere del datore di lavoro di fare in modo che lo possa esercitare.
Grazie Daniele,
concordo sulla questione del diritto al riposo.
Il mio intervento voleva però far evidenziare che per le P.O. possono essere "affievoliti" certi diritti e debbano perciò essere disponibili ad una accentuata disponibilità di presenza in servizio, telefonica, di lavoro anche a casa, ecc. che va ben oltre la norma ma, per carità, cerchiamo di non pretendere di coniugare questa disponibilità con la rigidità di orario, permessi da richiedere e farsi autorizzare et similia.
Non mi riferisco ovviamente a chi potrebbe abusare, in quanto P.O. di questa posizione (pseudominante) ma al fatto che, sulla base delle norme citate secondo me emerge la esigibilità della disponibilità ma anche una certa flessibilità negli orari...
Saluti.
G. Bonaldo
Ringrazio tutti della partecipazione, chiedo se occorre applicare l'art. 9 del DLgs 66/2003 dove si prevede un riposo settimanale di 24 ore, oppure l'art. 24 ccnl 14/9/2000 con la dichiarazione congiunta n. 13 ccnl 5/10/2001 dove si prevede un riposo compensativo corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate nel giorno di riposo settimanale?
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