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Versione completa: Assegno ad personam
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Un funzionario E.Q. svolge la sua attività su 2 comuni, con assunzione a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, totalizzando 48 ore settimanali. Lo stesso dipendente, assegnatario di indennità di posizione chiede che gli venga attribuito anche un assegno ad personam ai sensi del comma 3 dell'art. 110. La mia domanda è:
1. l'indennità massima di posizione attribuita dai comuni, nel totale deve rientrare nell'importo massimo previsto dal CCNL cioè € 22.000,00?
2. questo assegno richiamato dall'articolo 110 può essere riconosciuto a prescindere dalla dimensione dell'Ente, solo per le alte capacità professionali?
Se l'indennità di posizione viene attribuita per la elevata qualificazione, è assurdo pensare che si possa aggiungere anche un assegno ad personam. Attendo Vs determinazioni e chiarimenti a riguardo. Grazie
Nell'ordine dei quesiti:
1) in caso di gestioni associate e/o di scavalchi di eccedenza si può superare, sommando i compensi percepiti a questo titolo, il tetto massimo della indennità di posizione che il CCNL 23.2.2026 fissa in 22.000 euro e nel caso di scavalco cd condiviso si somma la maggiorazione fino al 30% della retribuzione assegnata dall'ente utilizzatore;
2) l'assegno ad personam, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 110 del TUEL, può essere conferito sulla base di una specifica motivazione, per la quale la norma ipotizza le seguenti previsioni: "in considerazione della temporaneità del rapporto (nda il che esclude i dipendenti pubblici anche in aspettativa) e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali";
3) la concessione di un assegno ad personam di per sé non stride con la erogazione della indennità di posizione in misura elevata. Occorre una forte ed adeguata motivazione.
Arturo Bianco
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