18-10-2024, 08:24
Risale al ministro D'Alia (nell'omonimo decreto e nella circolare n. 5/2013 a corredo) il consolidamento del principio per cui le PA assumono in via ordinaria a tempo indeterminato (contratto "dominante").
La riforma D'Alia ha previsto, in sostanza, che a tempo determinato si può essere solo da graduatoria a tempo indeterminato. Nel caso in cui non sia abbia graduatoria propria a tempo indeterminato, si ricorre a graduatoria di altro ente/enti e, solo in via eccezionale, si possono indire nuovi concorsi a tempo determinato.
Sembra, da ciò, che l'indizione di un concorso a tempo determinato debba rientrare nella previsione dell'attuale art. 36, comma 5-quater del TUPI.
Luigi OLIVERI già in Lexitalia n. 6/2008 ("Incostituzionalità delle stabilizzazioni") invocava tale articolo (o meglio la formulazione di allora, contenuta nel 6° comma , 1° periodo) per affermare che le stabilizzazioni che non hanno i requisiti di legge sono affette da nullità ("di diritto" nella formulazione attuale), secondo l'autore da accertarsi, comunque, a livello giudiziale.
Oliveri non nasconde, anzi dice esplicitamente, nell'articolo suddetto, di avere l'impressione di una "sostanziale incostituzionalità" dell'intera disciplina delle stabilizzazioni.
Ma, appunto, a tale conclusione (che va contro il diritto vivente, salve le ipotesi di vera e propria e accertata incostituzionalità, ad esempio a livello di alcune leggi regionali che le prevedano) bisogna forse giungere, se solo si osserva che la stabilizzazione, ontologicamente, è volta al superamento del precariato (e quindi guarda, per sua natura ad un contratto a tempo determinato da rendere stabile)?
Posto ciò, quali ipotesi di stabilizzazioni legittime potrebbero residuare se si tiene presente che la "stabilizzazione" di chi è assunto a tempo determinato da graduatoria a tempo indeterminato, nella previsione della circolare D'Alia ("al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste dalla legge"), si ha mediante assunzione "con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di altre procedure"?
Vale a dire che, cioè, chi è stato chiamato a tempo determinato, in un secondo momento, deve pure essere chiamato dalla stessa PA a titolo di contratto a tempo indeterminato e con ciò "stabilizzato".
La circolare n.5/2013 sembra includere, dunque, un progetto di radicale estinzione dei rapporti di lavoro puramente a tempo determinato (da graduatoria di concorso a ciò prevista).
Essa però, non regge il passo quando si arriva alla successiva circolare n. 3/2017 (sempre di un Ministro della Pa, Madia, esplicativa del D.Lgs. 75/2017 nel suo proposito, pure, di "superamento del precariato").
Al punto 3.2.1, 1, b) si parla di stabilizzazione (diretta) per chi è stato "assunto a tempo determinato attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato...".
Ne deriva allora che, a quella data:
1-i contratti a tempo determinato non sono dati come estinti;
2-si parla di stabilizzazione (diretta) anche a proposito di assunti a tempo determinato da graduatoria a tempo indeterminato (cosa non prevista nel meccanismo di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato della D'Alia).
Cosa concludere, dunque, sulle tesi dottrinarie (portate qui solo ad esempio di innumerevoli altre...) che vanno in una certa direzione: da F.CAPONI ("Tempo determinato: illegittime nuove selezioni e lo scorrimento di graduatorie", in Azienditalia Il Personale 6/2017,riproposizione di contenuti già proposti su Azienditalia Il Personale 5/2014) a un parere resomi dalla rivista ILPERSONALE (2024 quindi): "in assenza di deroghe disposte dal legislatore [è portato l'esempio del D.L. 76/2024, in tal senso, ndr] si ritiene che la selezione per personale a tempo determinato violi le disposizioni di cui al d.lgs. 165/01 con relativa nullità di una eventuale stabilizzazione successiva"?
In tale ottica si colloca pure l'altra questione *, per cui si possono portare a sostegno pure vari dati giurisprudenziali: divieto di scorrimento di graduatorie a tempo determinato versus reclutamento "a tempo determinato attingendo a una graduatoria (anche, ndr) a tempo determinato" (senza distinzione, in questo ultimo caso, tra vincitori e idonei non vincitori, potendosi richiamare in ciò il principio espresso già da C.Cost. 303/2010).
Non si vede, insomma, perché la circolare n. 3/2017 debba avere minore dignità della n. 5/2013 (trattandosi appunto di circolare in entrambi i casi)...
La questione resta attuale per il richiamo fatto ai requisiti della Madia (regime transitorio generale) anche dai più recenti interventi normativi in materia di stabilizzazioni
*Sulla questione dello scorrimento di graduatorie a t.d. escluso per gli idonei non vincitori si veda in senso contrario ad es. Trib.Bari,sez.lavoro, sent.05/02/2020 n.664 e Trib.Reggio Calabria, sez.lavoro, sent.16/09/2021 n.1516.
Riferite,invece, alla precedente tornata di stabilizzazioni:
Cons.Stato. sez VI, ord. 13/05/2008 n.2230;Cons.Stato. sez VI, sent. 23/12/2008 n.6532, che ha anche sollevato una questione di legittimità costituzionale, dichiarata non fondata con sent. C.Cost. n. 303 del 28/10/2010, la quale richiama l’ord. stessa Corte 09/03/2009 n.70.
Significativo il passaggio: “Questa Corte - nell'affrontare un'analoga questione di legittimità costituzionale riguardante la prima parte della disposizione qui impugnata - ha escluso che ai fini dell'accesso a questa ipotesi di stabilizzazione «(...) possano essere significative le posizioni occupate nelle eventuali graduatorie di merito o ad esse relative», dovendosi attribuire rilievo - come «requisito minimo ai fini dell'accertamento della professionalità» - al mero dato del superamento di una qualsiasi prova selettiva, indipendentemente dalla posizione di vincitore di concorso o di idoneo (ordinanza n. 70 del 2009).”
Spunti dalle IA:
https://chatgpt.com/share/6708c633-bfa8-...74b4942706
https://gemini.google.com/share/e371d3db441f
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https://community.omniavis.it/t/fine-del...adia/29954
La riforma D'Alia ha previsto, in sostanza, che a tempo determinato si può essere solo da graduatoria a tempo indeterminato. Nel caso in cui non sia abbia graduatoria propria a tempo indeterminato, si ricorre a graduatoria di altro ente/enti e, solo in via eccezionale, si possono indire nuovi concorsi a tempo determinato.
Sembra, da ciò, che l'indizione di un concorso a tempo determinato debba rientrare nella previsione dell'attuale art. 36, comma 5-quater del TUPI.
Luigi OLIVERI già in Lexitalia n. 6/2008 ("Incostituzionalità delle stabilizzazioni") invocava tale articolo (o meglio la formulazione di allora, contenuta nel 6° comma , 1° periodo) per affermare che le stabilizzazioni che non hanno i requisiti di legge sono affette da nullità ("di diritto" nella formulazione attuale), secondo l'autore da accertarsi, comunque, a livello giudiziale.
Oliveri non nasconde, anzi dice esplicitamente, nell'articolo suddetto, di avere l'impressione di una "sostanziale incostituzionalità" dell'intera disciplina delle stabilizzazioni.
Ma, appunto, a tale conclusione (che va contro il diritto vivente, salve le ipotesi di vera e propria e accertata incostituzionalità, ad esempio a livello di alcune leggi regionali che le prevedano) bisogna forse giungere, se solo si osserva che la stabilizzazione, ontologicamente, è volta al superamento del precariato (e quindi guarda, per sua natura ad un contratto a tempo determinato da rendere stabile)?
Posto ciò, quali ipotesi di stabilizzazioni legittime potrebbero residuare se si tiene presente che la "stabilizzazione" di chi è assunto a tempo determinato da graduatoria a tempo indeterminato, nella previsione della circolare D'Alia ("al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste dalla legge"), si ha mediante assunzione "con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di altre procedure"?
Vale a dire che, cioè, chi è stato chiamato a tempo determinato, in un secondo momento, deve pure essere chiamato dalla stessa PA a titolo di contratto a tempo indeterminato e con ciò "stabilizzato".
La circolare n.5/2013 sembra includere, dunque, un progetto di radicale estinzione dei rapporti di lavoro puramente a tempo determinato (da graduatoria di concorso a ciò prevista).
Essa però, non regge il passo quando si arriva alla successiva circolare n. 3/2017 (sempre di un Ministro della Pa, Madia, esplicativa del D.Lgs. 75/2017 nel suo proposito, pure, di "superamento del precariato").
Al punto 3.2.1, 1, b) si parla di stabilizzazione (diretta) per chi è stato "assunto a tempo determinato attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato...".
Ne deriva allora che, a quella data:
1-i contratti a tempo determinato non sono dati come estinti;
2-si parla di stabilizzazione (diretta) anche a proposito di assunti a tempo determinato da graduatoria a tempo indeterminato (cosa non prevista nel meccanismo di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato della D'Alia).
Cosa concludere, dunque, sulle tesi dottrinarie (portate qui solo ad esempio di innumerevoli altre...) che vanno in una certa direzione: da F.CAPONI ("Tempo determinato: illegittime nuove selezioni e lo scorrimento di graduatorie", in Azienditalia Il Personale 6/2017,riproposizione di contenuti già proposti su Azienditalia Il Personale 5/2014) a un parere resomi dalla rivista ILPERSONALE (2024 quindi): "in assenza di deroghe disposte dal legislatore [è portato l'esempio del D.L. 76/2024, in tal senso, ndr] si ritiene che la selezione per personale a tempo determinato violi le disposizioni di cui al d.lgs. 165/01 con relativa nullità di una eventuale stabilizzazione successiva"?
In tale ottica si colloca pure l'altra questione *, per cui si possono portare a sostegno pure vari dati giurisprudenziali: divieto di scorrimento di graduatorie a tempo determinato versus reclutamento "a tempo determinato attingendo a una graduatoria (anche, ndr) a tempo determinato" (senza distinzione, in questo ultimo caso, tra vincitori e idonei non vincitori, potendosi richiamare in ciò il principio espresso già da C.Cost. 303/2010).
Non si vede, insomma, perché la circolare n. 3/2017 debba avere minore dignità della n. 5/2013 (trattandosi appunto di circolare in entrambi i casi)...
La questione resta attuale per il richiamo fatto ai requisiti della Madia (regime transitorio generale) anche dai più recenti interventi normativi in materia di stabilizzazioni
*Sulla questione dello scorrimento di graduatorie a t.d. escluso per gli idonei non vincitori si veda in senso contrario ad es. Trib.Bari,sez.lavoro, sent.05/02/2020 n.664 e Trib.Reggio Calabria, sez.lavoro, sent.16/09/2021 n.1516.
Riferite,invece, alla precedente tornata di stabilizzazioni:
Cons.Stato. sez VI, ord. 13/05/2008 n.2230;Cons.Stato. sez VI, sent. 23/12/2008 n.6532, che ha anche sollevato una questione di legittimità costituzionale, dichiarata non fondata con sent. C.Cost. n. 303 del 28/10/2010, la quale richiama l’ord. stessa Corte 09/03/2009 n.70.
Significativo il passaggio: “Questa Corte - nell'affrontare un'analoga questione di legittimità costituzionale riguardante la prima parte della disposizione qui impugnata - ha escluso che ai fini dell'accesso a questa ipotesi di stabilizzazione «(...) possano essere significative le posizioni occupate nelle eventuali graduatorie di merito o ad esse relative», dovendosi attribuire rilievo - come «requisito minimo ai fini dell'accertamento della professionalità» - al mero dato del superamento di una qualsiasi prova selettiva, indipendentemente dalla posizione di vincitore di concorso o di idoneo (ordinanza n. 70 del 2009).”
Spunti dalle IA:
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