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Versione completa: Abbattimento barriere architettoniche
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La Legge Regione Puglia n. 36/2023 all'art. 10 dispone che i comuni devono destinare il 15% dei proventi concessori e sanzioni in materia edilizia ed urbanistica, all'eliminazione delle barriere architettoniche. Ben venga questa disposizione ma, mi chiedo, visto il DPR 380/2001 e la destinazione dei proventi da oneri di urbanizzazione ad opera di specifici provvedimenti statali alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento....etc. come deve essere interpretata la disposizione regionale! I comuni devono anche comunicare entro il 30/09 di ogni anno, il capitolo di spesa e le somme stanziate sullo stesso. Qualcuno della Puglia potrebbe aiutarmi? Grazie
La legge regionale va applicata in sede di riparto annuale del p.e.
destinando la quota alla finalità de qua.
GC
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