26-06-2009, 11:07
La L.69/2009 (art.22/2) ha introdotto ulteriori modifiche all'art.7 D.Lgs 165/2001 in tema di incarichi nella p.a. In sostanza, nel caso in cui si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria, si procede con contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa e non più con contratti d'opera. I primi commenti alla modifica interpretano in senso restrittivo la disposizione, cioè nei casi in cui si prescinde dalla specializzazione universitaria bisognerà affidare solo incarichi o di collaborazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, tagliando fuori gli incarichi professionali a soggetti titolari di partita I.V.A.
Secondo me la norma non va letta in questo senso, bensì come un chiarimento e una precisazione del legislatore per evitare confusione con la figura dell'appalto di servizio, Infatti la figura del contratto d'opera, manuale o intellettuale, si sovrappone spesso a quella dell'appalto di servizi alla luce del nuovo concetto di impresa, codificato anche dal codice dei contratti, che ricomprende anche le persone fisiche. Pertanto un contratto con una persona fisica che presta professionalmente un servizio tra quelli elencati negli allegati IIa e IIb del codice dei contratti integra la fattispecie del contratto di appalto dei servizi e non del contratto d'opera.
Secondo me la norma non va letta in questo senso, bensì come un chiarimento e una precisazione del legislatore per evitare confusione con la figura dell'appalto di servizio, Infatti la figura del contratto d'opera, manuale o intellettuale, si sovrappone spesso a quella dell'appalto di servizi alla luce del nuovo concetto di impresa, codificato anche dal codice dei contratti, che ricomprende anche le persone fisiche. Pertanto un contratto con una persona fisica che presta professionalmente un servizio tra quelli elencati negli allegati IIa e IIb del codice dei contratti integra la fattispecie del contratto di appalto dei servizi e non del contratto d'opera.