22-05-2024, 08:14
Come è noto, DLgs 75/2017 ha rideterminato i vincoli sulle risorse destinate al trattamento del salario accessorio del personale. L'art. 23 c. 2 stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2017, l'ammontare complessivo delle predette risorse non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Alla luce della deliberazione della Corte dei Conti Sicilia n. 172/2018 e della Corte dei Conti Lombardia n. 20/2019 che evidenziano come il valore della spesa da considerare, ai fini del rispetto del tetto per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative, sia quello stanziato in bilancio, questo Ente, con determinazione del responsabile pro-tempore, nell'anno 2019 ha riquantificato l'ammontare del fondo per le posizioni organizzative, parametrandolo a quello del 2016, per come stanziato in bilancio.
Nell'anno 2020 l'Ente ha dichiarato il dissesto economico finanziario.
Nei successivi anni l'Ente ha proceduto alla costituzione del fondo del salario accessorio dei dipendenti operando le riduzioni previste dalle leggi vigenti in materia, anche per il fondo delle posizioni organizzative.
A seguito del CCNL 16/11/2022, l'Ente ha approvato il nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione, rivedendo gli importi massimi previsti dal contratto.
oggi è volontà dell'Amministrazione corrispondere le indennità nella misura massima.
Si chiede se, essendo l'Ente in dissesto finanziario, con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al vaglio della COSFEL, possa rideterminare l'importo del salario accessorio delle posizioni organizzative equiparandolo allo stanziamento del 2016, come già adeguato nell'anno 2019.
Nell'anno 2020 l'Ente ha dichiarato il dissesto economico finanziario.
Nei successivi anni l'Ente ha proceduto alla costituzione del fondo del salario accessorio dei dipendenti operando le riduzioni previste dalle leggi vigenti in materia, anche per il fondo delle posizioni organizzative.
A seguito del CCNL 16/11/2022, l'Ente ha approvato il nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione, rivedendo gli importi massimi previsti dal contratto.
oggi è volontà dell'Amministrazione corrispondere le indennità nella misura massima.
Si chiede se, essendo l'Ente in dissesto finanziario, con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al vaglio della COSFEL, possa rideterminare l'importo del salario accessorio delle posizioni organizzative equiparandolo allo stanziamento del 2016, come già adeguato nell'anno 2019.