IL PRESENTE QUESITO RIGUARDA LA POSSIBILITA' DI EROGARE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OLTRE IL LIMITE DEL 50% NEL CASO IN CUI LA GARA SIA STATA BANDITA IN VIGENZA DEL D.LGS. 50/2016.IL VIGENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA I MOMENTI NEI QUALI GLI INCENTIVI DEVONO ESSERE LIQUIDATI (PROGETTAZIONE, GARA, STATI AVANZAMENTO, COLLAUDO OPERA), DUNQUE INDIVIDUA IL MOMENTO IN CUI NASCE IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO. L'INCENTIVO PUO' SEGUIRE L'ART. 45 D.LGS. 36/2023 OGNIQUALVOLTA LA FASE DELL'APPALTO E' STATA DEFINITA TRAMITE L'APPROVAZIONE DI UN ATTO(AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE SAL, APPROVAZIONESTO FINALE) PUBBLICATO IN DATA SUCCESSIVA AL 01/07/2023?
Il d.lgs. n. 36/2023 stabilisce all'articolo 45 che "L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento". La previsione è dettata con riferimento alle incentivazioni relative ad opere, forniture e servizi aggiudicate con le previsioni dello stesso decreto. A parere di chi scrive, per i compensi legati ad opere, forniture e servizi aggiudicati con il d.lgs. n. 50/2016, si continua ad applicare il tetto del 50%. Una diversa lettura, estensiva del dettato del d.lgs. n. 36/2023, necessita di una interpretazione estensiva della disposizione, che può essere data dal Dipartimento della Funzione Pubblica o dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti:
Arturo Bianco