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Versione completa: ANZIANITÀ LAVORATIVA E DIFFERENZIALI STIPENDIALI
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NORMATIVA
Art. 61 comma 7 CCNL 16/11/2022
In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente anche presso altri Enti con attribuzioni del medesimo profilo e categoria/area di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali.

QUESITO

Alla luce della normativa di fonte contrattuale sopra riportata, si chiede se nel calcolo per l’attribuzione del differenziale stipendiale, il contratto decentrato debba prendere in considerazione l’eventuale anzianità lavorativa nel medesimo profilo e categoria/area di inquadramento maturata anche in antri enti e antecedente alla data di assunzione.
Es. il vigile (cat. C1) dipendente del Comune “A”, ancor prima di lavorare presso il Comune, ha svolto attività lavorativa presso il Comune “B” sempre come vigile (cat. C1). Nel calcolo dell’attribuzione, riferito all’anzianità lavorativa, dovrà essere preso in considerazione anche l’anzianità lavorativa svolta nel Comune “B”?

In un eventuale contenzioso, il giudice potrebbe pronunciare la nullità di un contratto decentrato che non prenda in considerazione il giusto periodo di anzianità lavorativa?
L'anzianità maturata nella stessa area e nello stesso profilo in altro ente deve essere considerata ai fini della maturazione del requisito della esperienza. Una eventuale previsione diversa del CCDI sarebbe in contrasto con iL CCNL e quindi la relativa clausola potrebbe essere giudicata come nulla.
Arturo Bianco
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