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Versione completa: VERTICALIZZAZIONI IN DEROGA
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Art. 13 CCNL 16/11/2022
6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.
7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:
a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;
b) titolo di studio;
c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.


Il confronto per le verticalizzazioni in deroga verte sul grassettato.

È possibile fornire degli esempi chiarificatori?

Ad esempio al tavolo si può decidere:
Se bastano 10 anni di anzianità nella categoria C e 5 nella categoria B.
Di prendere in esame o meno l’anzianità a tempo determinato.
Di non prendere in esame l'attività svolta in altri enti.
Sarebbero graditi esempi riferiti ai punti B e C)


In sede di confronto non si può intervenire sulla durata minima della esperienza richiesta per potere partecipare alle selezioni per le progressioni verticali in quanto materia disciplinata direttamente e completamente dal CCNL.
Non si può intervenire sulla scelta di considerare anche il periodo di assunzione a tempo determinato n quanto materia disciplinata direttamente e completamente dal CCNL.
Non si può intervenire sulla possibilità di non prendere in esame la esperienza maturata presso altri enti in quanto materia disciplinata dal CCNl ed in quanto si determinerebbe una sperequazione ingiustificata.
Si può intervenire sui punti per i quali il CCNL lascia margini di apprezzamento discrezionale.
Arturo Bianco
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