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Versione completa: Fondo posizioni organizzative
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Il comma 2 art. 23 Dlgs 75/2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.
Un’unione di Comuni senza dotazione organica che utilizza il personale degli enti associati a seguito dell’aumento dei servizi confluiti nell’unione vorrebbe incrementare il fondo delle indennità di posizione dei responsabili ex PO.
La Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 109/2020 stabilisce che le regole dettate dall’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 si devono applicare anche alle unioni dei comuni. In virtù della assimilazione legislativa, la Corte dei Conti Veneto con delibera n.5/2022 riconosce alle Unioni la possibilità di incrementare il fondo del salario accessorio nel caso in cui dispongano di un potenziamento dell’organico grazie alla cessione degli spazi assunzionali dei comuni aderenti.
Come è possibile superare la rigidità del vincolo sancito dall’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 75 del 2017  e quale potrebbe essere la procedura corretta per incrementare il fondo delle indennità di posizione in questa circostanza particolare in presenza di un’unione che di fatto non dispone di una propria pianta organica ma il cui personale si trova in regime di convenzione o di estensione oraria?
La estensione alle unioni dei comuni delle norme di cui all'articolo 33 del dl n. 34/2019 è negata dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 4/2021. Se i comuni cedono alle unioni proprie capacità assunzionali, queste non possono essere utilizzate per finanziare aumenti della spesa per il salario accessorio degli incaricati di elevate qualificazioni. Per dare corso a tale incremento è necessario che i comuni cedano quote di spesa per il salario accessorio del personale. Tali quote vanno inserite nel fondo ex articolo 67, comma 2, lettera e), CCNL 21.5.2018, vanno in deroga al tetto del salario accessorio e possono essere dalla contrattazione decentrata destinate al finanziamento del salario accessorio degli incaricati di EQ.
Arturo Bianco
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