30-03-2009, 10:09
Il nostro Regolamento ICI, approvato nel 2007, prevede che siano considerate abitazioni principali – fra le altre fattispecie - anche le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, disponendo l’applicazione dell’aliquota ridotta ma senza la detrazione.
La risoluzione n. 12/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del 5 giugno 2008, all’art. 10 precisa che alle unità immobiliari locate non possa essere riconosciuta l’esenzione disposta dall’art. 1 del D.L. n. 93/2008, a meno che questa non sia stata espressamente prevista dal regolamento comunale.
Alla luce di quanto sopra, questo Ente ha considerato nel 2008 esenti anche le abitazioni locate (peraltro indicandolo anche nella delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote 2009 adottata a dicembre 2008!)
La recente risoluzione n. 1/DF del del 4 marzo scorso, delinea in maniera precisa ed inderogabile quali siano le fattispecie da considerare assimilate ad abitazione principale al fine dell’esenzione, disponendo che gli enti devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento nel 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni, di rientrare nella esenzione. Non solo: la certificazione del minor gettito da presentare entro il prossimo aprile deve tener conto solo delle fattispecie indicate dalla risoluzione n. 1/DF!
A complicare la situazione interviene la Corte dei Conti, Sezione Regionale dell’Emilia Romagna, che nel parere n. 4/2009 ribadisce che la potestà regolamentare in capo al comune conferma la competenza di quest’ultimo a disciplinare anche la materia della estensione delle agevolazioni.
Premesso che concordo con il fatto che l’abitazione locata non possa essere considerata esente, ritenete possibile ora l’adozione di una delibera di consiglio comunale che, citando la risoluzione n. 1/DF, vada a precisare che il regolamento intendeva solo estendere l’applicazione dell’aliquota ridotta alle abitazioni locate ma non assimilare dette unità immobiliari all’abitazione principale?
La risoluzione n. 12/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del 5 giugno 2008, all’art. 10 precisa che alle unità immobiliari locate non possa essere riconosciuta l’esenzione disposta dall’art. 1 del D.L. n. 93/2008, a meno che questa non sia stata espressamente prevista dal regolamento comunale.
Alla luce di quanto sopra, questo Ente ha considerato nel 2008 esenti anche le abitazioni locate (peraltro indicandolo anche nella delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote 2009 adottata a dicembre 2008!)
La recente risoluzione n. 1/DF del del 4 marzo scorso, delinea in maniera precisa ed inderogabile quali siano le fattispecie da considerare assimilate ad abitazione principale al fine dell’esenzione, disponendo che gli enti devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento nel 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni, di rientrare nella esenzione. Non solo: la certificazione del minor gettito da presentare entro il prossimo aprile deve tener conto solo delle fattispecie indicate dalla risoluzione n. 1/DF!
A complicare la situazione interviene la Corte dei Conti, Sezione Regionale dell’Emilia Romagna, che nel parere n. 4/2009 ribadisce che la potestà regolamentare in capo al comune conferma la competenza di quest’ultimo a disciplinare anche la materia della estensione delle agevolazioni.
Premesso che concordo con il fatto che l’abitazione locata non possa essere considerata esente, ritenete possibile ora l’adozione di una delibera di consiglio comunale che, citando la risoluzione n. 1/DF, vada a precisare che il regolamento intendeva solo estendere l’applicazione dell’aliquota ridotta alle abitazioni locate ma non assimilare dette unità immobiliari all’abitazione principale?