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Versione completa: Monetizzazione ferie non godute, compatibilità ferie e aspettativa
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Buongiorno.

Dal 1º dicembre beneficio di congedo straordinario retribuito ex art. 2 legge 476/1984 e ss.mm.ii., cioè per conseguimento di dottorato di ricerca, che ai fini della contrattazione collettiva vale come aspettativa con assegni.
Vengo pagato regolarmente e mi viene corrisposta anche l'indennità di comparto.
Come sappiamo, il periodo di congedo straordinario è utile ai fini delle progressioni di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Avrei tre domande:
1. supponendo che per progressione di carriera si intendano le progressioni verticali, cosa succede invece con quelle orizzontali, che non sono di carriera ma solo economiche? Per logica, e anche in via analogica, dovrebbero spettare anche quelle, ma come faccio a ottenerle se sono basate sulla valutazione?
2. dal momento che ricevo gli emolumenti come se fossi in servizio, compresa indennità di comparto, continuo a maturare ferie?
3. le ferie residue al momento in cui sono stato collocato in aspettativa, di cui non avevo potuto fruire non per mia volontà, che fine fanno? Parliamo di tutte le ferie relative all'anno 2022 + 1 giorno residuo del 2021.

Come noto, la Corte costituzionale ha dato una lettura costituzionalmente orientata, e rispettosa del diritto eurounitario, del divieto di liquidazione di indennità sostitutive di ferie non godute, vietata dalla lettera della norma ma che diviene lecita, e vieppiù obbligatoria, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con tempi incompatibili perché il lavoratore possa goderne. Sia secondo l'Aran sia secondo costante giurisprudenza, tuttavia, la cessazione del rapporto a qualsiasi titolo fisiologico (dimissioni, sopraggiunti limiti di età, scadenza naturale), se non anche patologico (dispensa, destituzione, licenziamento), costituisce presupposto imprescindibile per poter procedere al pagamento. Le mie ferie sono dunque irrimediabilmente perse o rimangono congelate sino a quando rientrerò in servizio?
Nell'ordine dei quesiti:
1) può partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali, ma di fatto ne è allo stato attuale escluso in quanto non è stato valutato. Con il CCNL 16.11.2022 si potrebbero, ma aspettiamo conferme per il protrarsi per più anni, utilizzare le ultime 3 valutazioni ricevute;
2) a mio avviso la risposta sulle ferie è negativa, in assenza di una specifica previsione contrattuale o legislativa che lo consente;
3) le ferie non si prescrivono mai, quindi ne potrà godere a partire dal suo effettivo dietro in servizio.
Arturo Bianco
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