09-12-2022, 10:46
Art. 4 c. 2 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Quesito 1
Alla luce della normativa sopracitata, si chiede quali sono le funzioni delegabili dal dirigente alle posizioni organizzative.
Qualora si potessero delegare tutte, si potrebbe creare paradossalmente la situazione in cui il dirigente, spogliatosi da tutte le sue funzioni, non potrebbe più percepire alcun trattamento economico, in quanto si andrebbe in contrasto con l’art. 7 c. 5 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
“5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.”
Quesito 2
Possono essere escluse dalla possibilità di delega le seguenti funzioni?
a) formulazione di proposte ed espressione di pareri agli organi politici (consiglio, giunta, sindaco) e ai vertici amministrativi dell’ente locale (direttore generale/segretario generale). È pertanto prerogativa esclusiva dei dirigenti l’apposizione dei pareri sulle proposte di deliberazioni, previste dall’art. 49 del TUEL;
b) svolgimento di compiti già a monte delegati al dirigente (qualora ciò sia previsto dall’ordinamento dell’ente);
c) l’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui sono responsabili, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
d) la rilevazione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevista dall’art. 33 del d.lgs. 165/2001;
e) la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e verticale, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;
f) l’esercizio del potere disciplinare previsto nelle forme e nei termini di cui all’art. 55-bis del d.lgs.165/2001.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Quesito 1
Alla luce della normativa sopracitata, si chiede quali sono le funzioni delegabili dal dirigente alle posizioni organizzative.
Qualora si potessero delegare tutte, si potrebbe creare paradossalmente la situazione in cui il dirigente, spogliatosi da tutte le sue funzioni, non potrebbe più percepire alcun trattamento economico, in quanto si andrebbe in contrasto con l’art. 7 c. 5 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
“5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.”
Quesito 2
Possono essere escluse dalla possibilità di delega le seguenti funzioni?
a) formulazione di proposte ed espressione di pareri agli organi politici (consiglio, giunta, sindaco) e ai vertici amministrativi dell’ente locale (direttore generale/segretario generale). È pertanto prerogativa esclusiva dei dirigenti l’apposizione dei pareri sulle proposte di deliberazioni, previste dall’art. 49 del TUEL;
b) svolgimento di compiti già a monte delegati al dirigente (qualora ciò sia previsto dall’ordinamento dell’ente);
c) l’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui sono responsabili, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
d) la rilevazione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevista dall’art. 33 del d.lgs. 165/2001;
e) la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e verticale, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;
f) l’esercizio del potere disciplinare previsto nelle forme e nei termini di cui all’art. 55-bis del d.lgs.165/2001.