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Versione completa: RISORSE EX ART. 79 COMMA 1 LETT. B)
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art. 79 c. 5
5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all’art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

Quesiti

Il nuovo CCNL è stato sottoscritto definitivamente il 16 novembre 2022, la contrattazione decentrata che avverrà dopo tale data dovrà prevedere anche le risorse ex art. 79 comma 1 lett. b) previste dal CCNL 04/08/2022?

Se l'ente ha costituito il fondo prima del 16/11/2022 è obbligato a deliberare l’integrazione?
Sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 16.11.2022, le nuove regole per la costituzione del fondo si applicano dall'anno 2023. Negli enti in cui la contrattazione decentrata non è ancora stata conclusa, è possibile dare corso all'inserimento delle risorse di parte stabile e di parte variabile già nel fondo 2022. Si deve evidenziare che, nel caso in cui non si dia corso a queste modifiche nel fondo 2022, tutte queste risorse, comprese eccezionalmente quelle di parte variabile, vanno come una tantum nel fondo del 2023.
Arturo Bianco
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