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Versione completa: patto di stabilità 2008 – disapplicazione sanzioni
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Al fine di potersi avvalere della non applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/08, riguardo alle condizioni previste dal comma 21-bis dello stesso D.L., l’Ente si trova nelle seguenti condizioni:
1. l’Ente è stato costantemente in anticipazione di cassa per tutto l’anno 2008 ed ha effettuato pagamenti per spese di investimento, a fronte di impegni assunti entro il 22/08/2008, per importo ben superiore allo scostamento fra saldo obiettivo e saldo effettivo 2008. Si precisa che la quasi totalità dei pagamenti effettuati per spese di investimento sono afferenti a mutui e che le relative somme vengono pagate ai creditori solo dopo l’effettivo versamento delle stesse da parte della Cassa DD. e PP. nelle casse comunali. Da ciò deriva che detti pagamenti non incidono sulla disponibilità di cassa a prescindere dal fatto che si sia in anticipazione o meno;
2. l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2005/2007;
3. l’Ente nel 2008 ha registrato impegni per spesa corrente non superiori al valore medio degli analoghi impegni registrati nel triennio 2005/2007, non considerando – sia nel 2008 che nella media del triennio 2005/2007 – le spese relative agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente incluso il segretario comunale.
Si chiede pertanto parere sulla possibilità per questo Ente di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/08, atteso che i pagamenti fatti per spese di investimento con rimessa Cassa DD. e PP. superano lo sforamento del patto.

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