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EROGAZIONE DEL BUONO PASTO

Normativa
Art. 26 CCNL 21/05/2018
Pausa
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9.5.2006.

MENSA
(Art. 45 CCNL 14/9/2000)
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente.
5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio.
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Quesito

Un lavoratore ha il seguente orario di lavoro dalle ore 08:00 alle ore 12:00, 30 minuti di pausa e proseguimento nel pomeriggio dalle ore 12:30 - alle 13:30.
Considerato che l’art. 45 non prevede un minimo di 6 ore di lavoro come condizione per l’erogazione del buono pasto, ma solo attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane e pausa di almeno 30 minuti, può l’ente riconoscere/erogare il buono pasto, in base al CCNL 21/05/2018?

La risposta dipende dalla regolamentazione dell'ente e, in particolare, dalla eventuale previsione di una durata minima della prestazione dopo la pausa come condizione per potere essere destinatari del buono pasto.
Arturo Bianco
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