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Versione completa: Aspettativa per dipendenti con p.o.
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Abbiamo ricevuto il seguente quesito:
"Vorrei sapere se un'amministrazione comunale è obbligata a concedere a propri dipendenti con posizione organizzativa l'aspettativa senza assegni per andare a ricoprire un incarico dirigenziale presso un altro comune."
E' necessario avere ulteriori chiarimenti.
L'incarico nell'altro ente che tipologia di incarico dirigenziale è?
Art. 110? Comma 1? Comma 2?
Secondo me non si tratta di concedere o meno l'aspettativa senza assegni, bensì l'amministrazione comunale, una volta ricevuta la comunicazione con la quale il dipendente informa che andrà a ricoprire un incarico dirigenziale presso un altro comune, dovrà risolvere il rapporto di impiego dello stesso dalla data di decorrenza dell'incarico dirigenziale. Rimane ferma la possibilità, una volta cessato l'incarico dirigenziale, della riassunzione del dipendente. Tutto questo ai sensi del comma 5 dell'art.110 del T.U.E.L.
l'incarico dirigenziale è di diritto pubblico e comunque l'articolo 53 comma 8 del testo unico in materia di pubblico impiego prevede come i dipedenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti a favore di altre P. A. se non dopo la previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. Quindi il problema è se l'ente locale riceve un'istanza da un proprio dipendente con P. O. di aspettativa senza assegni per andare a ricoprire un incarico dirigenziale ( di diritto pubblico) deve accoglierla o meno , con la conseguenza che se l'accoglie il rapporto di lavoro con questo dipendente non si risolve per cui il posto in pianta organica rimane occupato e l'ente locale non potrà indire alcun procedura per assumere a tempo indetemrminato un sostituto.
vitarenn@libero.it
E' applicabile l'art.110 comma 5, che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: questo in virtù del principio dell'unicità del rapporto di lavoro nella p.a.. L'unico dubbio è legato al fatto che il comma 5 si riferisca alla fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo (incarichi extra-dotazione organica) e non anche al comma 1 (incarichi per responsabile di uffici o servizi). La ratio della norma comunque è chiara, anche perchè il comma 3 si riferisce ad entrambe le ipotesi.
Altro discorso è se il dipendente che chiede l'aspettativa riceve un incarico dirigenziale ex art.19 comma 6 del D.Lgs 165/2001, norma che invece prevede l'spettativa senza assegni
La materia è resa controversa dalla presenza di disposizioni differenti dettate nell'articolo 110 del TUEL e nel D.Lgs n. 165/2001: il primo testo richiede la risoluzione del rapporto di lavoro (senza alcuna distinzione tra le assunzioni di cui al comma 1 -posti vacanti in dotazione organica- ed al comma 2 -posti extra dotazione organica) ed il secondo ipotizza il diritto alla aspettativa, come una sorta di diritto potestativo.
Ad avviso di chi scrive, sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs n. 165/2001 e delle indicazioni contenute nel contratto dei dirigenti, anche se nella forma della dichiarazione a verbale, costituisce un obbligo per una PA concedere l'aspettativa non retribuita ad un dipendente che viene assunto come dirigente da parte di altra PA. Tale vincolo non sussiste se l'assunzione è effettuata come alta professionalità o come responsabile: in tal caso opera sicuramente la previsione di cui all'articolo 110 del TUEL.
Arturo Bianco
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