nell'ambito delle novità in tema di comandi e distacchi, è comunque consentita l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d. lgs. 151/2001?
Sono fatti salvi comandi, distacchi e assegnazioni funzionali comunque denominate previsti da leggi speciali.
Confermo che questa assegnazione temporanea è consentita anche dopo le novità dettate dal d.l. n. 36/2022 in materia di comandi e distacchi.
Arturo Bianco