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Versione completa: Indennità di posizione dei titolari di P.O. nei comuni privi di dirigenza
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Un Comune, di circa 2600 abitanti, articolato in tre settori con a capo titolari di P.O. in quanto privo di dirigenti, intende procedere alla ripesatura delle indennità di posizione delle P.O., sulla base del regolamento comunale adottato in attuazione del CCNL vigente.
In relazione al Settore economico-finanziario, il Comune ha in essere una convenzione ex art. 30 TUEL con altro Comune, cui appartiene il titolare di P.O., con ripartizione proporzionale dell’orario di lavoro presso le due amministrazioni e dei corrispondenti oneri retributivi.
Il responsabile del Settore finanziario percepisce una indennità di posizione di € 15.000, di cui 9.000 a carico del Comune di appartenenza ed € 6.000, incrementato del 30% fino ad € 7.800 ex art. 17, c. 6, ultimo alinea, CCNL 21.5.2018, a carico dell’altro Comune convenzionato.
Quest’ultimo Comune vorrebbe incrementare le ore del responsabile del settore finanziario di cui trattasi per 6 ore in aggiunta alle 36 dell’orario ordinario ricorrendo all’istituto di cui all’art. 1, comma 557 l. n. 311/2004, con corrispondente attribuzione di un’indennità di posizione di € 8.200 (che si aggiungerebbe ad € 7.800 attualmente riconosciuti nell’ambito della convenzione ex art. 30 TUEL), visto e considerato che l’ARAN, con orientamento applicativo CFL 156 pubblicato in data 27.04.2022 ha precisato che, in relazione la disciplina contenuta all’art.1, comma 557 cit., “si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro (in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuito un incarico di posizione organizzativa)”, per cui “si ritiene che il limite massimo complessivo, percepito dal singolo dipendente titolare dei due rapporti, pari a 16.000 euro annui lordi di cui all’art. 15, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018 possa essere superato”.
In tal senso sembra deporre anche la deliberazione n.80 /2022/PAR della Corte dei Conti, sez. regionale per la Puglia, resa in data 3.5.2022.
E’ possibile combinare scavalco condiviso e scavalco in eccedenza, nonché consentire al responsabile del settore finanziario un’indennità di posizione che, tra convenzione e retribuzione ex art. 1, comma 557, l n. 311 cit. supera il limite complessivo di € 16.000?
Si da’ per assodato che l’Ente ha verificato il rispetto della disciplina di cui all’art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, in combinato disposto con quanto successivamente previsto dall’art. 11-bis, c. 2, del D.L. 135/2018, convertito con la Legge n. 12/2019.

Giovanni Perdonò
Sulla possibilità di sommare in capo allo stesso dipendente e tra gli stessi enti una convenzione ex articolo 30 ed una utilizzazione ex comma 557 della legge n. 311/2004 non vi sono orientamenti consolidati. A mio avviso, alla luce della natura eccezionale dell'istituto, è possibile dare corso alla sommatoria di tali istituti, posto che gli oneri per l'assunzione ex comma 557 entrano nella spesa per le assunzioni flessibili e che questa scelta deve essere contenuta nel programma del fabbisogno. Se si accede a questa tesi, l'ente può dare corso all'incremento della retribuzione di posizione, anche se si supera tra le due amministrazioni la somma di 16.000 euro.
Arturo Bianco
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