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Versione completa: debiti/crediti società partecipate
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L'art. 11 comma 6 lettera j) del D.lgs. 118/2011 dispone che la relazione ex art. 151 D.Lgs. 267/2000 deve illustrare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci che il Comune ha con enti strumentali e società controllate e partecipate. L'informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e deve evidenziare eventuali discordanze , che si provvederà a sanare nel corso dell'esercizio. Ebbene, la scrivente ha inviato lettera di richiesta alle proprie società per le informazioni necessarie alla verifica: non avendo ricevuto nei termini dell'approvazione degli schemi del rendiconto 2021 e della relazione della Giunta, alcuna risposta alle comunicazioni fatte, si è proceduto comunque all'approvazione sia in giunta che in Consiglio , del rendiconto 2021. Come può giustificarsi la mancata asseverazione dei crediti/debiti con le controllate? Certamente, non è possibile che non si approvi un rendiconto, con le conseguenze ben conosciute, per questa mancata verifica, non dipendente dalla volontà dell'Ente.
Le note vanno acquisite e messe agli atti del rendiconto.
La mancata allegazione preventiva va motivata con il carteggio e con il ritardo documentato non imputabile all'ente.
GC
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