Alcune strutture comunali sono state affidate in concessione per garantire i relativi servizi: trattasi di struttura sociale, affidata a titolo gratuito ad una società ed asilo nido, affidata con un canone di locazione ad una cooperativa. Il funzionario che si è occupato del procedimento, in qualità di R.U.P. ha svolto una gara con regolare procedura comparativa, avvalendosi anche di un servizio esterno di supporto al RUP. Ebbene, la presente fattispecie rientra nella previsione dell'articolo 113 del codice dei contratti e, quindi è attribuibile l'incentivo come disposto dalla normativa? Se spetta, l'incentivo è sempre determinato nel 2% sull'importo a base d'asta o, essendo intervenuto il supporto al RUP, è soggetto a limitazioni? Inoltre, la natura dell'incentivo rientra nel fondo incentivante e come tale, portato in delegazione trattante? Non essendoci un quadro economico come nei lavori pubblici, nel bilancio di previsione deve essere inserito come spesa del personale o altro? Grazie
Per potere dare corso alla erogazione dell'incentivo per le funzioni tecniche, che non può essere corrisposto per l'aggiudicazione effettuata a titolo gratuito, occorre che il RUP non coincida con il Direttore dell'Esecuzione. E' questa una condizione essenziale da rispettare per potere dare corso a tale erogazione.
Arturo Bianco
I colleghi che hanno seguito l'iter di gara in qualità di RUP, benchè aiutati da un supporto esterno per lo svolgimento delle attività, pagato regolarmente dall'Ente, sostengono che la Corte dei Conti, sia nel 2018 che nel 2019 con apposite deliberazioni, abbia chiarito che gli affidamenti in concessione a seguito di gara con procedura comparativa , prevedono un incentivo ex art. 113 pur non essendoci un quadro economico ma solo un importo a base d'asta. Nel caso specifico, non essendoci quadro economico ed entrata per locazione o concessione, non saprei come considerare l'incentivo. Se Lei mi dice che non può essere corrisposto per aggiudicazioni a titolo gratuito, può darmi delle indicazioni normative a cui fare riferimento? Inoltre, tutti gli altri funzionari che espletano gare per vari servizi, anche di importi non eccessivi ( refezione, trasporto, verde ed altro) vogliono il riconoscimento dell'incentivo, fino ad oggi garantito per i soli lavori pubblici. Ma ci sono delle limitazioni o dobbiamo gravare i bilanci degli enti di tanti oneri, che sommati diventano cifre importanti? Le chiedo scusa per l'insistenza, ma vorrei comprendere bene per operare al meglio. Grazie
Ribadisco che per esplicita previsione legislativa gli incentivi per le funzioni tecniche relativi ad appalti di beni e servizi non sono erogabili se il direttore dell'esecuzione non è persona diversa dal Rup. Per la deliberazione della sezione autonomie della Corti dei Conti n. 15/2019 "Alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione". Nel caso di aggiudicazioni a titolo gratuito manca la base di calcolo e quindi gli incentivi non sono erogabili.
Arturo Bianco