18-11-2008, 09:25
Pubblichiamo il seguente quesito:
"Nel territorio del Comune di X è stato realizzato un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da parte di una società privata che non ha mai provveduto all’accatastamento dell’impianto stesso anche per difficoltà in ordine alla qualificazione catastale da attribuire agli aereogeneratori ed alle modalità di determinazione della rendita catastale.
Ai fini I.C.I. la Società non ha mai presentato denuncia di variazione né, di conseguenza, ha mai provveduto a versare l’imposta in favore dell’Ente.
Solo di recente, con circolare n. 14/T del 22.11.2007, l’Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti per l’accatastamento degli impianti eolici precisando che agli stessi deve essere attribuita la cat. D/1, in quanto opifici, ed ha definito la disciplina da applicare per la determinazione della rendita da parte degli Uffici Provinciali del Catasto.
Il Comune, perdurando l’inerzia della Società proprietaria degli impianti, ha adottato la procedura prevista dall’art. 336 della Legge n. 311/2004, notificando nel mese di luglio 2008 la richiesta di iscrizione in catasto dei manufatti e delle strutture costituenti l’impianto.
L’attivazione di tale procedura comporta ai sensi del successivo art.337 che le rendite catastali, attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di accatastamento, producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni,a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
Alla luce di quanto sopra ed al fine di applicare correttamente le norme riferite alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, si rivolge il seguente quesito ai fini della determinazione della base imponibile I.C.I.:
La decorrenza, agli effetti fiscali, prevista dall’art.337 citato, cioé dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, soggiace alla prescrizione quinquennale ai fini I.C.I. prevista dalle vigenti disposizioni? E, pertanto, alla data del 31.12.2008, le annualità precedenti al 2004 risultano già prescritte?
Per tali annualità, l’Amministrazione Comunale ritiene di conferire incarico per l’accertamento I.C.I. a società regolarmente iscritta all’albo, facendo riferimento alle disposizioni dell’art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 504/1992 che prevede, nelle more dell’attribuzione della rendita, un metodo di determinazione della base imponibile I.C.I. collegata alle iscrizioni contabili, valorizzando l’impianto in base alle scritture di bilancio.
Il sottoscritto, alla luce della incerta normativa surrichiamata e tenendo conto dei tempi lunghi per il completamento delle procedure di accatastamento, ritiene, invece, avendo attivato la procedura dell’art.336 della Legge n. 311/2004 per attribuire la rendita all’impianto, di adottare gli atti di accertamento e liquidazione dell’imposta per gli anni pregressi, al fine di evitare la prescrizione, applicando solo in via temporanea il valore desunto dalle scritture contabili per la determinazione del valore imponibile, provvedendo ad effettuare il conguaglio dell’imposta all’esito dell’attribuzione della rendita definitiva considerata la decorrenza retroattiva della rendita prevista dall’art. 337 già citato."
"Nel territorio del Comune di X è stato realizzato un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da parte di una società privata che non ha mai provveduto all’accatastamento dell’impianto stesso anche per difficoltà in ordine alla qualificazione catastale da attribuire agli aereogeneratori ed alle modalità di determinazione della rendita catastale.
Ai fini I.C.I. la Società non ha mai presentato denuncia di variazione né, di conseguenza, ha mai provveduto a versare l’imposta in favore dell’Ente.
Solo di recente, con circolare n. 14/T del 22.11.2007, l’Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti per l’accatastamento degli impianti eolici precisando che agli stessi deve essere attribuita la cat. D/1, in quanto opifici, ed ha definito la disciplina da applicare per la determinazione della rendita da parte degli Uffici Provinciali del Catasto.
Il Comune, perdurando l’inerzia della Società proprietaria degli impianti, ha adottato la procedura prevista dall’art. 336 della Legge n. 311/2004, notificando nel mese di luglio 2008 la richiesta di iscrizione in catasto dei manufatti e delle strutture costituenti l’impianto.
L’attivazione di tale procedura comporta ai sensi del successivo art.337 che le rendite catastali, attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di accatastamento, producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni,a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
Alla luce di quanto sopra ed al fine di applicare correttamente le norme riferite alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, si rivolge il seguente quesito ai fini della determinazione della base imponibile I.C.I.:
La decorrenza, agli effetti fiscali, prevista dall’art.337 citato, cioé dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, soggiace alla prescrizione quinquennale ai fini I.C.I. prevista dalle vigenti disposizioni? E, pertanto, alla data del 31.12.2008, le annualità precedenti al 2004 risultano già prescritte?
Per tali annualità, l’Amministrazione Comunale ritiene di conferire incarico per l’accertamento I.C.I. a società regolarmente iscritta all’albo, facendo riferimento alle disposizioni dell’art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 504/1992 che prevede, nelle more dell’attribuzione della rendita, un metodo di determinazione della base imponibile I.C.I. collegata alle iscrizioni contabili, valorizzando l’impianto in base alle scritture di bilancio.
Il sottoscritto, alla luce della incerta normativa surrichiamata e tenendo conto dei tempi lunghi per il completamento delle procedure di accatastamento, ritiene, invece, avendo attivato la procedura dell’art.336 della Legge n. 311/2004 per attribuire la rendita all’impianto, di adottare gli atti di accertamento e liquidazione dell’imposta per gli anni pregressi, al fine di evitare la prescrizione, applicando solo in via temporanea il valore desunto dalle scritture contabili per la determinazione del valore imponibile, provvedendo ad effettuare il conguaglio dell’imposta all’esito dell’attribuzione della rendita definitiva considerata la decorrenza retroattiva della rendita prevista dall’art. 337 già citato."