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Versione completa: progressioni verticali D.L. 80/2021
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Le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 80/2021, in tema di progressioni verticali, stabiliscono che le stesse devono essere effettuate nel tetto delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, e quindi entro il tetto delle proprie capacità assunzionali.
Non è chiaro se tale spesa, da considerare ai fini della capacità assunzionale, debba essere quella annua della categoria a cui si applica la progressione, oppure quella relativa alla differenza della spesa annua delle due categorie.
Esempio:
Attivazione di n. 1 progressione verticale da cat. C a cat. D
1) Spesa annua cat. C euro 28.890,00
2) Spesa annua cat. D euro 31.460,00
3) Differenza spesa annua € 2.570,00.
Vale la spesa sub. 2 o sub.3?
Grazie
Sulla base del DL n. 80/2021 le progressioni verticali possono essere effettuate facendo "salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno". Quindi la riserva opera sul numero delle assunzioni e non sulla spesa per le stesse.
Arturo Bianco
Quindi, se non ho capito male, nel caso di una assunzione effettuata tramite concorso pubblico ed una effettuata con progressione verticale, entrambe nell'anno 2021, le risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato si riducono della quota di spesa delle 2 unità. In tal modo, pertanto, se le mia capacità di spesa, ex D.M. 17/03/2020, prevede la possibilità di assumere solo n. 2 unità avrei utilizzato tutto il plafond disponibile.
E' corretto?
La spesa per le progressioni verticali, fermo restando che esse possono essere effettuate a condizione di lasciare almeno il 50% dei posti disponibili alle assunzioni dall'esterno, deve essere calcolata sulla base della differenza tra il costo dell'inquadramento iniziale della categoria di provenienza e di quella di destinazione; per cui essa incide sulle capacità assunzionali in misura inferiore rispetto ad una assunzione dall'esterno.
Arturo Bianco
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