21-09-2021, 11:43
Le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 80/2021, in tema di progressioni verticali, stabiliscono che le stesse devono essere effettuate nel tetto delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, e quindi entro il tetto delle proprie capacità assunzionali.
Non è chiaro se tale spesa, da considerare ai fini della capacità assunzionale, debba essere quella annua della categoria a cui si applica la progressione, oppure quella relativa alla differenza della spesa annua delle due categorie.
Esempio:
Attivazione di n. 1 progressione verticale da cat. C a cat. D
1) Spesa annua cat. C euro 28.890,00
2) Spesa annua cat. D euro 31.460,00
3) Differenza spesa annua € 2.570,00.
Vale la spesa sub. 2 o sub.3?
Grazie
Non è chiaro se tale spesa, da considerare ai fini della capacità assunzionale, debba essere quella annua della categoria a cui si applica la progressione, oppure quella relativa alla differenza della spesa annua delle due categorie.
Esempio:
Attivazione di n. 1 progressione verticale da cat. C a cat. D
1) Spesa annua cat. C euro 28.890,00
2) Spesa annua cat. D euro 31.460,00
3) Differenza spesa annua € 2.570,00.
Vale la spesa sub. 2 o sub.3?
Grazie