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Versione completa: Rideterminazione voci contributo ordinario
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Abbiamo ricevuto il seguente quesito:

"L'Ici prima casa (L. finanziaria 2008 e D.L. n.93/2008) ritrasferita agli enti sotto forma di trasferimenti compensativi, da un punto di vista contabile, va considerata come trasferimento erariale (titolo 2 categoria 01) o come imposta (titolo 1 categoria 02).? E' necessario di conseguenza effettuare una variazione qualora sia da ricomprendere nelle voci del fondo ordinario?"
Il trasferimento compensativo per ici prima casa, secondo corretti principi contabili, è da considerare come un vero e proprio rimborso dallo stato per minori entrate tributarie che, quindi, piu' che essere iscritto al titolo II andrebbe allocato al titolo III (codice siope 3514 - rimborsi riscossi dallo stato), al pari del rimborso iva per servizi non commerciali.
Sicuramante, almeno dal bilancio di prev. 2009, se proprio non si riesce a variare quello 2008, non potrà più essere stanziato al titolo I, ma dovrà essere spostato al titolo III, come sopra indicato; anche se potrebbereo esserci in materia indicazioni ministeriali diverse, come spesso accade!?
Inoltre, nelle spettanze del sito web del minintero non appare tra le voci del fondo ordinario, ma negli "altri contributi generali", al pari del predetto rimborso iva e di altri rimborsi (segretari, eccetera)
Per quanto riguarda il mio comune quest'anno non farò nessuna modifica, lasciando tutto dov'è, anche per l'inceretzza che aleggia su tale tematica, poi nel bilancio 2009 farò i dovuti spostamenti.
saluti - g.cascone
Noi abbiamo optato per l’iscrizione sul tit II, cat. 1. Nel tit III (cod. siope 3514) si parla, in effetti, di rimborsi quali spese uffici giudiziari, contributo iva, ecc. Vale a dire spese sostenute dall’Ente per le quali lo Stato prevede un rimborso successivo. Anche nel caso dell’iva sui servizi il rimborso è legato al maggior introito iva che lo Stato percepisce per i servizi esternalizzati che, se gestiti internamente, non sarebbero stati oggetto di imposta. Nel caso dell’ici prima abitazione siamo di fronte più che ad un rimborso ad un trasferimento compensativo dovuto al minor gettito di imposta per effetto di norme statali. Lo stesso caso si è verificato con la norma che stabilì l’esenzione dell’imposta sulle insegne sotto i cinque metri quadrati. Anche in quel caso ci fù un incremento compensativo dei trasferimenti erariali (tra l’altro l’incremento è contenuto proprio nel dettaglio del f.do ordinario). È vero che nelle spettanze la compensazione ici è stata inserita tra gli altri contributi generali ma vuoi per la mancanza del legame con la spesa vuoi per analogia con il minor gettito dell'imposta sulle insegne riterrei più corretto considerare la natura del trasferimento come trasferimento corrente dallo Stato (tit II, cat. 1) e non come entrata extratributaria (tit III).
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