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Versione completa: variazione per applicazione avanzo vincolato
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Il mio Ente ha approvato sia il bilancio di previsione 2021/2023 che il rendiconto 2020. Si ha la necessità di effettuare una variazione di bilancio per l'applicazione dei fondi vincolati del rendiconto 2020 relativamente ai trasferimenti del "fondone" e dei trasferimenti statali per i "centri estivi minori".
L'applicazione dell'avanzo vincolato è di competenza del responsabile dei servizi finanziari, ex art. 175, comma 5 quater, del TUEL, quindi ne deduco che sia compreso anche l'applicazione del "fondone" 2020 non utilizzato.
E' corretto?
Grazie
Si, ma solo a 3 condizioni:
-se previsto dal regolamento di contabilità;
-se non riguarda altri capitoli di e/s da variare, ma solo applicazione di avanzo vinc. in entrata e capitoli correlati nelle spesa da econ0omie dell'anno n-1;
-se le economie da re-iscrivere come a.v. ai sensi dell'art. 187 c.3-quinques sono le medesime dell'esercizio precedente (nella fattispecie però ciò è essere sicuro solo per i "centri estivi", ma non necessariamente per il fondone, alla luce delle sue svariate finalità di utilizzo).
GC
Quindi la variazione sarà ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis del Tuel, di competenza della Giunta? Essendo comunque utilizzo di avanzo vincolato, non servirà il parere del revisore, giusto?
NO. LA VARIAZIONE E' DI CONSIGLIO CON PARERE DEI REVISORI.
IL 5-BIS LETT A NON RIGUARDA I COMUNI CHE HANNO BILANCIO APPROVATO, MA SOLO QUELLI CHE STANNO IN E.P. E POI NON PUO' RIGUARDARE VINCOLI GENERICI COME IL FONDONE.
GC
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