Il comma 13 dell’articolo 77 bis della Legge 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 integra e chiarisce le modalità di rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali. Non è molto chiara però la data in vigore della disposizione.
- Sarà applicabile dal 1 gennaio 2009 o è immediatamente applicabile?
- Si applicherà ai rimborsi in pagamento a partire dalla data di entrata in vigore,quindi anche di trasferte effettuate precedentemente questa data, (criterio di cassa) o sulle trasferte effettuate dopo tale data (criterio di competenza)?
Aggiungo una domanda
nell'articolo si parla esplicitamente di rimborso per trasferte, come considerare allora le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo?
La norma è scritta male.
Le allego articolo pubblicato su Italia Oggi
La legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 introduce alcune novità nella gestione dei rimborsi spese agli amministratori. In particolare il comma 13 dell’articolo 77 bis modifica o più propriamente integra e chiarisce le modalità di rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali, disponendo che per essi il calcolo venga effettuato avendo quale parametro di riferimento un quinto del prezzo del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso.
Si ricorda che la disciplina di riferimento, a cui detto comma della “finanziaria d’estate” dovrebbe riferirsi, è l’articolo 84 del D. Lgs. 267/2000 che aveva sostituito l’articolo 25 della legge 265/1999.
Dalla lettura di detto articolo si evince che possono essere rimborsate esclusivamente le “spese di viaggio effettivamente sostenute”. I commi successivi, 2 e 3, precisano che:
a) la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione;
b) agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Restava imprecisato il criterio di calcolo delle spese di viaggio a cui la norma in esame pone parzialmente rimedio. In assenza di uno specifico richiamo legislativo, i singoli enti avevano provveduto a disciplinare detta fattispecie con apposito regolamento e, richiamando e alcune sentenza del giudice amministrativo – si veda T.A.R. Abruzzo sentenza n. 717/1998 -, avevano previsto che agli amministratori fosse riconosciuto, quale rimborso delle spese carburante sostenute con mezzo proprio, un importo parametrato alle tabelle chilometriche ACI, distinte per tipologia di vettura e pubblicate annualmente sulla Gazzetta Ufficiale.
La problematica descritta, che comunque vede maggior interesse in ambito provinciale proprio per la diversa residenza dei consiglieri e membri della giunta rispetto al comune capoluogo, trova solo parzialmente una definitiva precisazione. Restano ancora aperti alcuni dubbi. In particolare non si comprende la ragione di un richiamo esclusivamente ai consiglieri comunali e provinciali “lasciando fuori” i restanti amministratori ed in particolare i membri della Giunta ai quali, dunque, sembrerebbero ancora applicabili le norme regolamentari precedenti. A tal proposito resta ancora da definire se sindaco e presidente della provincia, essendo anche consiglieri, ricadano nell’una o nell’altra soluzione operativa.
Altro aspetto ancora indeterminato riguarda la determinazione del prezzo da considerare. A seguito della liberalizzazione intervenuta, si ritiene possibile regolamentare la materia prevedendo quale parametro di riferimento il prezzo alla pompa della compagnia AGIP che presenta la maggiore diffusione sul territorio nazionale.
Un ultimo aspetto infine da segnalare è la data di entrata in vigore della disposizione. L’aver inserito la norma nell’ambito dell’articolo riguardante il patto di stabilità interno 2009-2011 potrebbe indurre a ritenere che la stessa sia applicabile dal 1 gennaio 2009. D’altro nell’ambito della stessa legge quando il legislatore ha voluto specificare una data diversa da quella di conversione lo ha fatto in modo esplicito. Si ritiene, ma sul tema sarebbe opportuno un chiarimento, che la disposizione sia immediatamente applicabile. Altrettanto importante sarebbe un chiarimento in merito all’applicazione della disposizione anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Dalla lettura del comma non si riesce a comprendere se il richiamo al patto costituisca elemento discriminante, anche se bisogna ricordarlo, sono veramente pochi i casi in cui nei comuni piccoli si liquidano rimborsi spese viaggio ai consiglieri.