25-07-2008, 09:50
Come è noto per gli oneri di urbanizzazione è cessato il vincolo di destinazione ai sensi del D.L.20/06/2002 n.122 convertito con legge 1 agosto 2002 n. 185. In tal senso si esprime, altresì, la Corte dei Conti sez.reg.di controllo per la Lombardia con Delibera n.1/pareri/2004 e la Sez.reg.di controllo per la Toscana n.1/2005. Tuttavia le ultime finanziarie, in particolare ci riferiamo a quella del 2008 stabilisce all'art.2 comma 8 " i proventi......possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale " . Si deduce, quindi, che il restante 25% deve essere utilizzato per spese di investimento.
Si ritiene, personalmente, che la finanziaria non ristabisce un preciso vincolo di destinazione dei proventi in oggetto, infatti il legislatore utilizza la locuzione " possono essere utilizzati " e non "devono" , quanto, piuttosto, una finalizzazione delle stesse a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tutto ciò nell'intendimento di ridurre la spesa corrente, tenuto conto della discontinuità, in termini di accertamento/riscossione delle entrate in oggetto, volte almeno per un minimo del 25% a spese di investimento e, pertanto, a spese non ripetitive.
Quanto sopra viene esposto perchè ho provveduto a finanziare con il 25%( che dovrebbe essere destinato a investimenti ) disavanzo di amm.ne anno 2006 e d.f.b. e ciò ai sensi dell'art.193 comma 3 del Tuel non ritenendo a specifica destinazione per legge le entrate di che trattasi, vista la cessazione del vincolo per come sopra detto e tenuto conto che trattasi di spese assolutamente una tantum e dovendo scegliere tra investire e coprire i debiti l'Amm.ne ha scelto la seconda ipotesi.
Desideravo confrontarmi con voi su questo aspetto e cosa pensate della procedura. Grazie
Si ritiene, personalmente, che la finanziaria non ristabisce un preciso vincolo di destinazione dei proventi in oggetto, infatti il legislatore utilizza la locuzione " possono essere utilizzati " e non "devono" , quanto, piuttosto, una finalizzazione delle stesse a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tutto ciò nell'intendimento di ridurre la spesa corrente, tenuto conto della discontinuità, in termini di accertamento/riscossione delle entrate in oggetto, volte almeno per un minimo del 25% a spese di investimento e, pertanto, a spese non ripetitive.
Quanto sopra viene esposto perchè ho provveduto a finanziare con il 25%( che dovrebbe essere destinato a investimenti ) disavanzo di amm.ne anno 2006 e d.f.b. e ciò ai sensi dell'art.193 comma 3 del Tuel non ritenendo a specifica destinazione per legge le entrate di che trattasi, vista la cessazione del vincolo per come sopra detto e tenuto conto che trattasi di spese assolutamente una tantum e dovendo scegliere tra investire e coprire i debiti l'Amm.ne ha scelto la seconda ipotesi.
Desideravo confrontarmi con voi su questo aspetto e cosa pensate della procedura. Grazie