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Versione completa: personale in comando e posizione organizzativa
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Secondo voi è legittimo escludere i dipendenti in assegnazione temporanea (in posizione di comando o secondo altri regimi) e/o i dipendenti a tempo determinato dall'assegnazione di posizioni organizzative? Parlo di posizione organizzativa nell'ente in cui prestano servizio, non in quello di appartenenza organica.
A mio avviso non vi sono divieti a che un dipendente in assegnazione temporanea presso un ente possa dallo stesso vedersi assegnato un incarico di posizione organizzativa. Ovviamente nel rispetto dei vincoli dettati dal contratto nazionale, ad esempio il divieto di conferimento di tali incarichi ai dipendenti in part time negli enti con dirigenza. In questa direzione l'articolo 17, comma 6, CCNL 21.5.2018 che consente espressamente l'assegnazione di questo incarico ad un dipendente "utilizzato a tempo parziale" da un altro ente. Non vi sono ragioni per non applicare questa disposizione anche al personale utilizzato a tempo pieno da un altro ente.
Arturo Bianco
Attualmente sono in assegnazione temporanea full time a un ente provvisto di dirigenza; per full time intendo non solo che svolgo l'orario completo da 36 ore settimanali, ma che tale orario è interamente svolto presso lo stesso ente, diverso da quello di appartenenza organica (cioè quello con cui sussiste il rapporto di lavoro sul piano formale).
Questo ente mi esclude da tutti gli avvisi di posizione organizzativa in quanto dice che bisogna essere inquadrati nei ruoli dell'ente stesso da almeno 2 anni e avere una permanenza nella categoria gerarchico-funzionale di almeno 3 anni. Io ho un'anzianità di servizio complessiva di circa 5 anni (tutti nella stessa categoria o corrispondente di altri comparti), ma non sono inquadrato nei ruoli di questo ente in quanto con esso ho un rapporto solo funzionale, non organico. Tra l'altro questo ente ha richiesto al mio l'assegnazione temporanea malgrado avessi partecipato a una procedura di mobilità e mi fossi utilmente collocato nella relativa graduatoria. A mio avviso avrebbe dovuto richiedere una cessione del contratto e non un'assegnazione temporanea.
Per potere concorrere ad un incarico di posizione organizzativa non occorre, per il contratto collettivo nazionale di lavoro, essere inserito nei ruoli da almeno 2 anni e non occorre essere in possesso di una anzianità di almeno 3 anni. Anche i dipendenti in comando, in assenza di divieti posti dal contratto nazionale, possono essere destinatari dell'incarico di posizione organizzativa.
Arturo Bianco
Dunque secondo te è illegittima anche la previsione di un tempo minimo di servizio? Tutti gli enti presso cui ho lavorato lo richiedevano, anche se non previsto né dal CCNL né dal CCDI. Pensavo che, pur non essendo prevista dalla contrattazione, fosse una clausola legittimamente disponibile dall'amministrazione, sulla base di priopri criteri. Invece l'esclusione dei dipendenti in posizione di comando è palesemente abusiva.
Non vi sono divieti nel contratto nazionale nè al possesso di una anzianità minima per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa, nè per la esclusione del personale in comando. Occorre aggiungere che non vi sono spazi per una disposizione in questo senso nella contrattazione decentrata. Analogamente non vi sono vincoli in questa direzione nella legislazione nazionale. La legittimità di una scelta in questa direzione da parte della regolamentazione dell'ente è un aspetto che non ho considerato nelle precedenti risposte. Su di esso non mi risultano indicazioni della giurisprudenza e/o dei pareri della FFPP e delle Corti dei Conti. Ricordo che le limitazioni sono legittime se ed in quanto rispondono a motivazioni di interesse generale e collettivo.
Arturo Bianco
Nel caso di scavalco oltre le 36 ore , per un massimo di 12 in altro comune, in un comune con meno di 5000 abitanti, l'importo della retribuzione di posizione deve essere necessariamente riproporzionato alle 12 o potrebbe anche essere superiore? Ho visto diverse sentenze che tendono al riproporzionamento.
Grazie
C.L.
L'importo della retribuzione di posizione in caso di ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004, cd scavalco d'eccedenza, deve essere calcolato sulla durata dell'impegno, quindi al più su 12 ore settimanali. A parere di chi scrive, ma su questo punto non vi sono indicazioni consolidate, si può applicare l'incremento fino al 30% previsto dall'articolo 17 del CCNL 21.5.2018.
Arturo Bianco
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