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Versione completa: situazione di fragilità - inidoneità temporanea correlata a emergenza covid
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Il medico competente per la sorveglianza sanitaria ha attestato la condizione di fragilità, in relazione al rischio epidemiologico da Covid-19 per tre mesi, con conseguente giudizio di inidoneità temporanea, a un dipendente comunale con mansioni di operaio (cat. B3).
Il responsabile di area ha attestato che non è possibile garantire al dipendente una collocazione lavorativa compatibile con le sue condizioni di salute.
Il lavoratore, su indicazione del medico competente, è rimasto a casa senza produrre alcuna certificazione di malattia da parte del proprio medico curante.
Si chiede se al dipendente può essere riconosciuta d'ufficio l'assenza per malattia.
La condizione di fragilità non giustifica l'assenza per malattia, ma impone che il dipendente sia collocato in lavoro agile, anche modificando le sue mansioni ove questa modalità non fosse compatibile con i compiti che gli sono assegnati.
In alternativa, una volta esaurite le ferie dell'anno precedente, il dipendente può essere collocato in esenzione dal lavoro.
Arturo Bianco
Esenzione dal lavoro ed esonero dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa sono la stessa cosa?
L'esenzione/esonero comporta la mancata retribuzione (in questo caso il vantaggio per il dipendente consiste nel fatto che viene sollevato dall'attività lavorativa non per sua colpa e senza che possa essere considerato contrattualmente inadempiente, quindi con la conservazione del posto come se fosse in aspettativa) oppure il lavoratore viene regolarmente retribuito?
La esenzione dal lavoro determina il diritto alla retribuzione. Al momento attuale essa può a mio avviso continuare ad essere disposta per i lavoratori fragili che non sono collocati in lavoro agile.
Arturo Bianco
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